AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026

Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse

Dispone:

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per “IVA”, l’imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) per “dichiarazione annuale IVA”, la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

c) per “comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche”, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d) per “fattura elettronica”, il documento informatico disciplinato dall’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmesso telematicamente dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da questo recapitato al soggetto ricevente secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche;

e) per “corrispettivi telematici”, i corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

f) per “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare e gestire le proprie informazioni fiscali, accessibile previa autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure, nei casi previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

g) per “portale Fatture e Corrispettivi”, il portale di servizi attraverso il quale è possibile predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici, accessibile previa autenticazione con le modalità indicate alla lettera f);

h) per “INI-PEC”, l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

i) per “domicilio digitale speciale”, il domicilio digitale eletto ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 379575 del 7 ottobre 2024.

2. Liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa

2.1 In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.2 La liquidazione è effettuata anche avvalendosi di procedure automatizzate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.

2.3 Si considera omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e per la liquidazione dell’imposta dovuta.

3. Dati utilizzabili ai fini della liquidazione

3.1 La liquidazione dell’imposta è effettuata sulla base dei dati risultanti:

a) dalle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente, limitatamente ai “dati fattura” di cui al sottoparagrafo 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022;

b) dai corrispettivi telematici;

c) dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate dal contribuente;

d) dai versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo.

3.2 I dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche sono consultabili dal contribuente e dall’intermediario delegato nel portale Fatture e Corrispettivi.

3.3 I dati dei versamenti sono consultabili dal contribuente e dall’intermediario delegato nel proprio Cassetto fiscale.

4. Determinazione delle somme dovute

4.1 L’imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base dell’imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, per il periodo d’imposta oggetto di controllo.

4.2 Dall’imposta a debito sono scomputati l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, nonché i versamenti IVA effettuati relativi al periodo d’imposta.

4.3 Non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo.

4.4 Sull’imposta dovuta, determinata ai sensi dei sottoparagrafi 4.1 e 4.2, è applicata la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4.5 Sono dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Comunicazione delle risultanze della liquidazione

5.1 Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente, per consentirgli di fornire i chiarimenti necessari, ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute.

5.2 La comunicazione delle risultanze della liquidazione avviene tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente. In caso di mancato recapito, si procede alla spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5.3 La comunicazione si considera ricevuta dal contribuente nel giorno in cui risulta recapitata tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

5.4 Il ricevimento della comunicazione preclude l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5.5 La comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, è resa disponibile in formato elettronico nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente.

6. Assistenza

6.1 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta e fornire i chiarimenti necessari.

6.2 L’attività di assistenza è demandata alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Resta ferma, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro, la competenza della Direzione Regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Riscossione

7.1 Le somme che a seguito della liquidazione risultano dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7.2 L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze della liquidazione. In tal caso, l’ammontare della sanzione è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti nella misura prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

7.3 In caso di rideterminazione delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva.

8. Pagamento delle somme dovute

8.1 Il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad esclusione della compensazione ivi prevista.

8.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi.

8.3 In caso di iscrizione a ruolo, per il pagamento delle somme dovute non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dell’articolo 2-ter, comma 1-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.2 La base giuridica di tale trattamento, come indicato nell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e nell’articolo 2-ter, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si rinviene nell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale ultimo articolo, rubricato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, stabilisce, tra l’altro, che:

a) l’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, possa procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente;

b) l’imposta dovuta in esito alla liquidazione effettuata è comunicata al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può fornire all’Agenzia gli eventuali dati ed elementi utili per rideterminare il risultato della liquidazione;

c) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del richiamato articolo 54-bis.1, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l’effettuazione delle stesse.

9.3 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate, che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

9.4 Il trattamento riguarda i seguenti dati:

a) i dati anagrafici del contribuente e i relativi recapiti di cui al punto 5;

b) i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e dei versamenti IVA, di cui al punto 3.

9.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali il trattamento viene effettuato.

9.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

9.7 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

9.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

9.9 Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni

L’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che l’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, possa procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente.

La liquidazione è effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.

L’imposta dovuta in esito alla liquidazione effettuata è comunicata al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può fornire all’Agenzia gli eventuali dati ed elementi utili per rideterminare il risultato della liquidazione.

Oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e la sanzione amministrativa pari al 120% della stessa imposta.

Se il contribuente provvede al pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla riliquidazione effettuata in base ai dati ed elementi dallo stesso forniti, la suddetta sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5%. Ai fini del pagamento, da effettuare tramite modello F24, non è possibile avvalersi:

– della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

– della rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

In caso di mancato pagamento nei termini suindicati, le somme dovute per imposta, sanzione in misura piena e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo; per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tanto premesso, con il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 54-bis.1, sono approvate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo. In particolare:

– sono individuate le fonti informative da utilizzare per la liquidazione dell’imposta dovuta (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche, versamenti IVA);

– sono stabilite le modalità per l’invio della comunicazione degli esiti della liquidazione (a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale; altrimenti, tramite raccomandata A/R);

– è previsto che la suddetta comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, sia resa disponibile in formato elettronico nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente;

– è previsto che l’attività di assistenza ai contribuenti sia demandata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia competente per territorio, ovvero alla Direzione Regionale (per i “grandi contribuenti”).

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.