AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi
Dispone:
1. Approvazione del modello
1.1 Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il modello di istanza e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
1.2 La richiesta di regolarizzazione può essere presentata dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
1.3 Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.
1.4 La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
3. Descrizione e contenuto del modello
2.1 Il modello di cui al punto 1.1 denominato “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle sezioni contenenti i dati identificativi del soggetto richiedente, il codice fiscale dei soggetti collegati, i dati rilevanti per la determinazione del valore delle cripto-attività, gli importi dovuti per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, e i dati del pagamento delle imposte sostitutive e sanzioni dovute.
3. Ambito di applicazione
3.1 Possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta, sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
3.2 I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia.
3.3 I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.
3.4 I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
3.5 Il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990.
3.6 Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle cripto-attività. Tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.
3.7 La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni. A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.
4. Utilizzo del modello
4.1 Il modello deve essere utilizzato dal contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione delle cripto-valute prevista dal punto 3.3 e/o dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, prevista dal punto 3.4.
5. Reperibilità del modello
5.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
5.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
5.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
5.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.
6. Termini e modalità di presentazione del modello
6.1 L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello di cui al punto 1.1 firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
6.2 La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
6.3 Nel caso in cui l’istanza sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
6.4 Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale.
6.5 Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, presentando, entro il termine di cui al punto 6.1, una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
7. Termini e modalità di pagamento
7.1 Il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24. È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
7.2 Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
7.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per il versamento della sanzione ridotta relativa all’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, da riportare nel modello F24, e saranno indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
8. Perfezionamento della procedura
8.1 La procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine e con le modalità indicate nei punti 6 e 7, sempreché sia avvenuta la relativa consegna.
8.2 In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.
9. Ulteriori disposizioni ed indicazioni
9.1 Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.
9.2 L’assistenza alla procedura di cui al presente provvedimento può essere fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un controvalore superiore ad 1 milione di euro.
10. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
10.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
10.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e precisamente dal comma 138, il quale stabilisce che determinate categorie di soggetti, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 141, nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679).
10.3 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
10.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel modello di cui al punto 1.1 denominato “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” al presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
10.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
10.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.
10.7 Sul trattamento dei dati personali indicati del presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.
Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 141, che, al riguardo, dispone «Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
Attraverso tale istituto le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.
La procedura prevede:
– la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
– il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990) nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
– il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
Il provvedimento approva il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi.
La procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la presentazione del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” entro il 30 novembre 2023.
In ragione delle peculiari funzioni di controllo ai fini della prevenzione e della repressione ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale, richiamate dall’art. 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della procedura di cui al presente provvedimento può essere condotta dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle entrate.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 29 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni: nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
MODELLO
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
ISTRUZIONI
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALL’ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 138 A 142, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197
La relazione di accompagnamento è strutturata nelle seguenti sezioni:
1. “INTRODUZIONE”
In tale sezione il richiedente fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare, dovranno essere chiariti gli anni interessati dalla regolarizzazione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.
2. “PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE”
In tale sezione va inserito un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello.
3. “SOGGETTI COLLEGATI”
In tale sezione vanno fornite le informazioni rispetto agli eventuali soggetti collegati, indicati nella Sezione I del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.
4. “CRIPTO-ATTIVITÀ”
In tale sezione va dettagliato in maniera analitica il valore complessivo delle cripto-valute e delle altre cripto-attività indicato alle colonne 1, 2, 3 e 4 della Sezione II del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, con indicazione di quelle detenute alla data del 31 dicembre e/o cedute nel corso del periodo d’imposta.
Per facilitare la ricostruzione del valore indicato nella suddetta Sezione II dovrà essere predisposto un apposito prospetto in cui indicare, separatamente per tipologia, il valore delle cripto-attività al momento di ogni singolo realizzo o alla data del 31 dicembre, se ancora detenute a tale data.
Allegato 4
SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DELL’ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ CON ALLEGATA LA QUIETANZA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE MODELLO F24 E LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ED ELENCO DEGLI INDIRIZZI PEC DEGLI UFFICI COMPETENTI ALLA RICEZIONE
L’istanza di regolarizzazione firmata digitalmente con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La e-mail di posta elettronica certificata di trasmissione dell’istanza, della quietanza di versamento, della relazione di accompagnamento e della documentazione dovrà necessariamente contenere nell’oggetto, separati da un trattino “_”, il riferimento alla regolarizzazione delle cripto-attività di cui ai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il codice fiscale del soggetto richiedente; nel caso di invio multiplo, il numero progressivo dell’invio rispetto al numero totale delle e-mail di posta elettronica certificata da inviare (ad esempio 1 di 4), come segue: Regolarizzazione_cripto_CODICEFISCALE_1_4.
Il messaggio di posta elettronica certificata non potrà superare la dimensione massima di 100 MB.
Qualora la documentazione da trasmettere, anche attraverso l’utilizzo di una bassa risoluzione finalizzata al contenimento delle dimensioni, fosse maggiore dei limiti indicati, si dovrà procedere ad invii multipli di messaggi di posta elettronica certificata.
Elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
Abruzzo | dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Basilicata | dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Bolzano | dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Calabria | dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Campania | dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Emilia-Romagna | dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Friuli-Venezia Giulia | dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Lazio | dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Liguria | dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Lombardia | dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Marche | dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Molise | dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Piemonte | dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Puglia | dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Sardegna | dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Sicilia | dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Toscana | dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Trento | dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Umbria | dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Valle d’Aosta | dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Veneto | dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381180 - Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10…
- Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Risoluzione n. 36/E del 26…
- Regolarizzazione delle violazioni formali - Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) - Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…