INPS – Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024

Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 – Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti all’emergenza climatica – Trattamenti di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

La menzionata legge, entrata in vigore il 14 luglio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, novellando il decreto–legge n. 63/2024, ha introdotto, tra le altre, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, con i commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis sono state reiterate due misure con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Inoltre, il successivo comma 5 del medesimo articolo 2-bis ha previsto la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024 – i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Con il presente messaggio si illustrano i contenuti delle disposizioni in oggetto e si forniscono le relative istruzioni operative.

1. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Il comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 (NOTA 1) e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nella sola ipotesi in cui l’istanza abbia ad oggetto intemperie stagionali e riguardi esclusivamente gli operai a tempo indeterminato. Il medesimo comma stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

1.1 Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.

Le suddette domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del presente messaggio, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.

1.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità.

1.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:

<CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.

Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.

1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.

2. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) (NOTA 2), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Sempre il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, confermando la disposizione già contenuta all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

2.1 Aspetti contributivi

Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017). Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

2.2 Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

2.3 Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in

<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 – bis – DL 63/24”.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

3. Risorse finanziarie

In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, per la copertura degli oneri relativi alle misure in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e a quelle di integrazione salariale ordinaria (CIGO) sono stanziati, rispettivamente, 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l’anno 2024.

Si precisa che il finanziamento riguarda le prestazioni di sostegno al reddito in esame – e la relativa contribuzione figurativa – che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dalla legge n. 457/1972, con riguardo al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CISOA (90 giornate nell’anno per ciascun lavoratore) e dal decreto legislativo n. 148/2015, con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO (52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità produttiva).

I medesimi commi 1 e 2 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 affidano il monitoraggio – anche in via prospettica – in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all’Istituto, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.

4. Trattamenti di sostegno al reddito di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ha previsto, per l’anno 2024, la concessione del trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023, situate nella Regione Basilicata. Si tratta del territorio dei Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d’area è stato successivamente ampliato con l’integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.

Il citato comma 5 prevede altresì la concessione, per l’anno 2024, del trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In relazione al citato quadro normativo, quindi, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019 e, da ultimo, con il messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024.

Per il riconoscimento delle misure di sostegno in parola, il comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede un limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile degli interventi di CISOA e CIGO previsti dall’articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024, i cui oneri sono a carico dello Stato, avverrà nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), evidenza contabile – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

In considerazione del fatto che trattasi di proroghe per il 2024 di misure esistenti nel 2023, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e ai conti ivi previsti, la cui descrizione viene modificata come riportato nell’allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Relativamente alla misura descritta nel precedente paragrafo 4, si fa rinvio alle istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2304/2024. Al riguardo, si riportano nell’allegata variazione al piano dei conti, le integrazioni riferite ai conti in uso aggiornati nella normativa di riferimento di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 63/2024

Allegato 1

VARIAZIONEAL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneV
Codice contoGAU30456
Denominazione completaTrattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 – art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101-pagamento diretto
Denominazione abbreviataCIGO ANF SETT.ED.LAP.- A1 DL98/23 – A2BIS, CO2 DL 63/24 – DIR.
Inizio Validità- MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/VoceBilancio3U1205009
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30486
Denominazione completaTrattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98- art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviataCIGO ANF SETT.ED.LAP.-A1 DL98/23-A2BIS,CO2 DL 63/24 – DM
Inizio Validità- MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio3U1205002
Tipo variazioneV
Codice contoGAU10456
Denominazione completaDebito per i trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 – art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101-pagamento diretto.
Denominazione abbreviataDEB. CIGO ANF SETT. ED. LAP. – A1 DL98/23- A2BIS,CO2 DL 63/24
Inizio Validità – MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio3U1205009
Tipo variazioneV
Codice contoGPA10292
Denominazione completaDebito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 – art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
 Denominazione abbreviataDEB. RIEM.RIACCREDTI CIGO ANF – A1 DL98/23- A2BIS,CO2 DL 63/24
Inizio Validità – MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/VoceBilancioD 8U2220099 – A 8E2320099 / PNE112013
Tipo variazioneV
Codice conto GAU24456
Denominazione completaEntrate varie – Recuperi e/o reintroiti di trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024- art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviataREC.REINT CIGO ANF SETT.ED.LAP – A1 DL98/23 – A2BIS,CO2 DL 63/24
Inizio Validità-MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – S – movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio 3E1309001
Tipo variazioneV
Codice contoGAU32456
Denominazione completaOnere peri contributivi figurativirelativi ai periodi difruizione dei trattamenti di integrazione salariale erogati ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 – art. 1 del decreto-legge28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviataON.CTR FIG. CIGO – ART. 1DL 98/2023 – ART.2BIS,CO2 DL 63/2024
Inizio Validità – MovimentabilitàMese 08 Anno 2023- P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/VoceBilancioUTB14001604
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30296
Denominazione completaTrattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal14 luglio al 31 dicembre 2024 – art. 2 deldecreto-legge28 luglio2023, n.98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a pagamento diretto
Denominazione abbreviataCISOA ANF OP.AGR OTI -A2 DL98/23 – ART.2BIS,CO1 DL 63/24-DIR.
Inizio Validità – MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205010
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30506
Denominazione completaTrattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro ammessi a conguaglio tramite denuncia – art. 2 del decreto- legge28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101-POSAGRI
Denominazione abbreviataCISOA ANF CONG.AGR OTI -A2 DL98/23-A2BIS,CO1 DL 63/24 -POSAGRI
Inizio Validità – Movimentabilità  Mese 08 Anno 2023- P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205010
Tipo variazioneV
Codice contoGAU10296
Denominazione completaDebito per i trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024 – art. 2 del decreto- legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101
Denominazione abbreviataDEB. OP.AGR OTI -CISOA ANF – A2 DL98/2023 – A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità- MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voci di bilancio3U1205010
Tipo variazioneV
Codice conto GPA10293
Denominazione completa Debito perla riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi ai Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024 – art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviata DEB. RIEM.RIACCREDTI CISOA ANF-A1 DL98/23 – A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale D
Capitolo/Voce Bilancio8U2220099 – A 8E2320099 / PNE112013
Tipo variazioneV
Codice contoGAU24296
Denominazione completaEntrate varie – Recuperi e/o reintroiti di trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024 – art. 2 del decreto-legge28 luglio 2023, n.98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviata REC.REINT. CISOA ANF AGR. OTI – A2 DL98/23 – A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità – MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – S – movimentabilità manuale
Capitolo/Voci di bilancio3E1309001
Tipo variazioneV
Codice conto GAU32296
Denominazione completaOnere per i contributivi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale erogati agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024 – art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101
Denominazione abbreviata ON.CTR FIG. CISOA – ART. 2 DL 98/2023 – A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità – MovimentabilitàMese 08 Anno 2023 – P10 – bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/ Voce BilancioUTB14001604

 Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione V
Codice conto GAU30210
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti direttamente ai dipendenti dalle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del D. Lgs n. 148/2015; art. 1 c. 289 della L. 178/20 e art. 1, c. 325 della L. n. 197/22; art.1, c.170, della L. n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 – anni precedenti;
Denominazione abbreviata CIGS.ANF.BEN.A44DLGS148/15-A1 L213/23 – A2BIS D.L.63/24 – AP
Validità e MovimentabilitàMese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio3U1205009
Tipo variazioneV
Codice conto GAU30280
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti direttamente ai dipendenti dalle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del D. Lgs n. 148/2015; art. 1 c. 289 della L. 178/20 e art. 1, c. 325 della L. 197/22; art. 1, c.170, della  L n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101-anno in corso.
Denominazione abbreviata CIGS.ANF.BEN.A44DLGS148/15-A1 L213/23 – A2BIS D.L.63/24 – AC
Validità e MovimentabilitàMese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio3U1205009
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30165
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti alle aziende, ammesse a conguaglio UniEmens, che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del DLgs n. 148/2015; art. 1 c. 289 della L. 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c.325 della legge n. 197/22; art.1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101- anni precedenti.
Denominazione abbreviataCIGS-ANF.BEN.DMA44 C11BIS DLS148/15-L213/23-A2BIS DL63/24-AP
Validità e MovimentabilitàMese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio3U1205002
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30265
Denominazione completaTrattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti alle aziende, ammesse a conguaglio UniEmens, che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del DLgs n. 148/2015; art. 1 c. 289 della L. 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325 della legge n.197/2022; art.1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101- anno in corso.
Denominazione abbreviataCIGS-ANF.BEN.DMA44.C11BIS DLS148/15-A1L213/23-A2BIS D.L.63/24-AC
Validità e MovimentabilitàMese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto GAU24210
Denominazione completaEntrate varie – Recuperi e reintroiti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale corrisposti direttamente ai dipendenti dalle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del DLgs n. 148/2015; art. 1 c. 289 della L. 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325 della legge n. 197/22; art.1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviata REC.REIN.CIGS.-A44C11BISDLS148/15-A1L213/23-A2BIS D.L.63/24
Validità e MovimentabilitàMese 05 Anno 2017 /M. S
Capitolo3E1309001
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30275
Denominazione completaOnere per i trattamenti di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, ai sensi dell’art. 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; art. 1 c.289 della Legge 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325 della L. n. 197/22; art 1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviataMOB.DER.ANF.A44.C11BIS.DLS148/15-A1L213/23- A2BIS D.L.63/24
Validità e MovimentabilitàMese 10 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio3U1205003
Tipo variazioneV
Codice contoGAU24208
Denominazione completaEntrate varie-recuperi e reintroiti dei trattamenti di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa ai sensi dell’art.53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; art. 1 c. 289 della L. 178/20; art. 1, comma 127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325 della legge n. 197/2022; art.1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto[1]legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviataREC.RENT.MOB.DR.-A44.C11BISDLGS148/15-L213/23-A2BIS D.L.63/24
Validità e MovimentabilitàMese 10 anno 2017/M. S
Capitolo/Voci di bilancio3E1309001

Note:

(1) Data di entrata in vigore della legge di conversione n. 101/2024.

(2) Si rammenta che le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa per eventi meteorologici rientrano tra gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), il cui elenco è riportato nel messaggio n. 1963/2017