AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 26 ottobre 2020, n. 41
Dpcm 24 ottobre 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 (ndr legge 22 maggio 2020, n. 35), recante «misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica» – Disposizioni in materia di gioco pubblico
Il DPCM in oggetto, all’articolo 1, ha disposto misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale.
Per quanto riguarda il gioco pubblico, l’articolo 1, comma 9, lett. l) del citato DPCM ha previsto la sospensione, a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Devono, pertanto, ricomprendersi in tale previsione, esclusivamente, le sale da gioco specialistiche (sale VLT, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse), oltre naturalmente ai casinò.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta del gioco pubblico presso pubblici esercizi c.d. “generalisti” (con codice ateco principale diverso dal gioco, come a scopo esemplificativo bar e rivendite di tabacchi) non sono previste disposizioni specifiche e, di conseguenza, troveranno applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, fatte salve le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 9, lett. ee) specifica che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori;
detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10″.
Nulla, in particolare, invece, dispone il DPCM sulle attività delle rivendite di tabacchi, da ritenersi, pertanto, comprese nella generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd), secondo cui “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11”.
Si richiamano, pertanto, i concessionari del gioco pubblico e l’intera filiera del gioco pubblico all’assoluto rispetto delle norme sopra indicate garantendo la rigorosa e attenta applicazione di tutte le misure di prevenzione dal contagio previste dai Protocolli di sicurezza e dalle linee guida nazionali, in ossequio al fondamentale e superiore interesse della tutela della salute pubblica.