CNCE – Comunicato 08 ottobre 2021
Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 – Disposizioni in materia di Green Pass
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Il Decreto interviene in tema di possesso ed esibizione del Green Pass modificando il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.
In modo particolare, per quanto di nostro interesse, il Decreto in questione dispone, all’art. 3 l’inserimento di una nuova disposizione, art. 9-septies, al D.L. n. 52/2021, che dispone:- dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque presti attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 o Green Pass, ai fini dell’accesso ai luoghi ove si svolge l’attività lavorativa;- l’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato in azienda (Cassa), anche sulla base di contratti esterni (es. collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, dipendenti di altra azienda in distacco ecc.); – la suddetta disposizione non si applica a soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nella circolare del Ministero della Salute. Per tale categoria di lavoratori è previsto un regime di gratuità dei tamponi sulla base della certificazione medica presentata;- i datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione dei controlli sul possesso del green pass, che potranno avvenire anche a campione, e prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro devono, altresì, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi prescritti;- le verifiche dovranno essere condotte secondo le modalità indicate nel DPCM del 17 giugno 2021 ovverosia:
1. attraverso l’utilizzo dell’App “VERIFICAC19” per leggere il QR code presente sul Green Pass;
2. con esibizione, su richiesta del verificatore, di un documento d’identità del soggetto da verificare;
3. con il divieto di raccogliere i dati del soggetto controllato.
I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso del Green Pass, ovvero che ne risultassero privi in sede di controllo, saranno considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della Certificazione Verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.L’assenza ingiustificata sarà:- non retribuita;- senza conseguenze disciplinari;- con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Solo per le aziende (Casse) con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro la sostituzione temporanea, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, del dipendente privo di Certificazione e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni, rinnovabili una volta sola e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
La disposizione, da ultimo, prevede un regime sanzionatorio consistente in una somma da 600 a 1.500 euro per il dipendente che accede senza Green Pass sul luogo di lavoro; da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che:
– non effettua le verifiche sul possesso del Green Pass;
– non adotta entro il 15 ottobre 2021 le misure organizzative necessarie per la verifica del possesso della Certificazione verde;
– permette l’accesso nel luogo di lavoro a dipendenti sprovvisti di Green Pass. Le sanzioni saranno adottate dai rispettivi Prefetti. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Al fine di dare attuazione alle norme sopra citate e, nelle more di eventuali ulteriori precisazioni che dovessero pervenire da parte del legislatore o degli istituti competenti, anche alla luce della incertezza interpretativa di diversi punti della normativa, stante alcune richieste pervenute da parte delle Casse e nell’intento di offrire un adeguato supporto, si suggerisce di:
1) realizzare e diffondere a tutti gli interessati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, una “procedura interna” la quale contenga e definisca le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche del GREEN PASS e che, in particolare, individui a titolo esemplificativo:
§ la fonte normativa
§ lo scopo della procedura
§ i soggetti interessati alle verifiche (tutti i lavoratori/o “a campione” – sogg. esterni)
§ i soggetti esentati
§ il soggetto designato alla verifica
§ le modalità operative di controllo da parte del verificatore nel rispetto della normativa privacy (ad es. strumento utilizzato, cadenza temporale, soggetti interessati, richiesta eventuale documento identità etc)
§ la responsabilità del datore di lavoro e del verificatore
§ le casistiche validità green pass
§ le conseguenze del mancato possesso della certificazione
2) individuare, con atto formale, il/i soggetto/i incaricato/i dell’accertamento delle violazioni degli obblighi;
3) approfondire eventuali aspetti privacy con i rispettivi DPO.A tal proposito, nella speranza di fare cosa gradita, si allega, alla presente, un modulo fac simile di “lettera di incarico dell’accertamento e della contestazione della Certificazione Verde Covid-19”.
Nel rimanere a disposizione per tutti gli eventuali accertamenti del caso, si inviano cordiali saluti.
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