INPS – Circolare 04 gennaio 2022, n. 2
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Il comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso modificazioni e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo, prevedendo l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI, la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, nonché la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della NASpI (c.d. décalage).
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Ampliamento della platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI
3. Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
3.1 Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
4. Requisiti di accesso alla prestazione: abolizione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
5.Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (c.d. décalage). Decorrenza dell’applicazione del c.d. décalage in ragione dell’età anagrafica del richiedente l’indennità NASpI
6. Istruzioni operative sulla contribuzione
1. Premessa e quadro normativo
Il comma 221 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha apportato importanti modificazioni e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplinano, rispettivamente, l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.
In particolare, la richiamata disposizione ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI, includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI anche in ragione dell’età anagrafica del richiedente la prestazione.
Le novità legislative di cui al comma 221 del richiamato articolo trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.
Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
2. Ampliamento della platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 individua quali destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI i lavoratori dipendenti, ivi compresi – come già disposto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero) – gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La disposizione sopra richiamata esclude, invece, espressamente dalla tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, attraverso le modificazioni e le integrazioni apportate all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
In ragione della richiamata disposizione normativa, l’indennità NASpI è rivolta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
Si precisa che dalla lettura sistematica delle disposizioni, gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 – come individuati dal citato comma 221 – non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
A tale riguardo, si fa presente che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 – analogamente alla generalità dei lavoratori destinatari della prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 – ai fini dell’accesso alla indennità NASpI devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015:
– stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
– almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con specifico riferimento al menzionato requisito contributivo delle tredici settimane, si fa presente che sono fatti salvi, e quindi sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI. I predetti contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno tuttavia essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Esempio 1) Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022. Il lavoratore può accedere in presenza di tutti i requisiti all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, beneficiando dell’indennità sulla base delle giornate indennizzabili secondo la normativa. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti, ma nel calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021.
Esempio 2) Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022. Il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti e nel calcolo della prestazione viene considerata anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021.
In proposito si ricordano le differenze circa il calcolo della misura e della durata delle due prestazioni.
L’importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
A differenza della NASpI, il trattamento di disoccupazione agricola indennizza tutti i periodi di mancata occupazione – anche precedenti al rapporto di lavoro poi cessato – verificatisi nel corso dell’anno di competenza della prestazione.
La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei limiti del parametro annuo di riferimento di 365 giorni (366 negli anni bisestili).
L’indennità giornaliera di disoccupazione agricola in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, beneficiari della prestazione NASpI, trovano applicazione tutte le disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell’Istituto in materia di NASpI, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione NASpI presenti sul portale web dell’Istituto sono attualmente le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
3. Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
Il comma 222 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Pertanto, i datori di lavoro ai quali si applica la novella normativa sono le “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240” (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 240 del 1984 ha disposto che: “Ai fini dell’applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell’industria o del commercio, quando per l’esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
Inoltre, l’articolo 2 della legge da ultimo richiamata ha così disposto: “Qualora non si verifichino le condizioni di cui all’articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell’articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura.” (cfr., da ultimo, il paragrafo 4 della circolare n. 94 del 2019).
È opportuno evidenziare che le imprese cooperative e i loro consorzi in argomento, che risultano inquadrati nel settore industria e/o terziario-commercio al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 1 della legge n. 240 del 1984, a tutt’oggi sono già tenuti al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI secondo le regole previste dalla legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni.
Invece, le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi del richiamato articolo 2 della legge n. 240 del 1984, attualmente sono tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, della cassa unica assegni familiari e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano alle aziende inquadrate nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240 del 1984.
A tale fine, l’Istituto ha previsto nei confronti delle aziende in argomento (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
In virtù della modifica apportata all’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, dall’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022 (NOTA 1), a decorrere dall’entrata in vigore della novella normativa anche le imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Inoltre, anche per le fattispecie da ultimo descritte trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 (sul punto si rinvia alle circolari n. 40/2020 e n. 137/2021).
Gli obblighi contributivi di cui sopra devono essere assolti sulle matricole aziendali già in uso, come individuate nel presente paragrafo, per il versamento delle contribuzioni di cui al menzionato articolo 3 della legge n. 240 del 1984.
Si ricorda che le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 54 del 2006) per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli obblighi contributivi in argomento – così come quelli descritti al successivo paragrafo 3.1. – sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.
3.1. Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Tra i destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI (cfr. l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015) rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi descritti al precedente paragrafo 3, pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (cfr. la circolare n. 108 del 2018).
Si ricorda che alle interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015) non si applica il c.d. ticket di licenziamento per espressa previsione dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, misura “stabilizzata” dall’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), come sostituito dall’articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
Si rinvia, al riguardo, alle circolari n. 108/2018 e n. 40/2020.
Inoltre, si evidenzia che anche alle assunzioni con contratto di apprendistato si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 11, comma 27, della legge n. 537/1993, e successive modificazioni, secondo le modalità sopra precisate.
I datori di lavoro interessati sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi in argomento sulle matricole aziendali caratterizzate dal C.S.C. 1.01.06, sopra descritto.
4. Requisiti di accesso alla prestazione: abolizione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
La lettera b) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 1-bis all’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha altresì introdotto una novità di rilievo in ordine ai requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASpI, disponendo, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la non applicazione del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 3, ossia delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La novità legislativa si pone in continuità con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto Sostegni), che aveva disposto la non applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 11 della circolare n. 65 del 2021).
Pertanto, in ragione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – introdotto dalla lettera b) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 – per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
5. Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (c.d. décalage). Decorrenza dell’applicazione del c.d. décalage in ragione dell’età anagrafica del richiedente l’indennità NASpI
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
La lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 4, comma 3, sopra richiamato, disponendo che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Inoltre, la richiamata disposizione normativa – sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022 – ha previsto che la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – come modificato dall’articolo 1, comma 221, lettera c), della legge di Bilancio 2022 – l’indennità di disoccupazione NASpI si riduce, come di seguito specificato ai punti 1) e 2), in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione di disoccupazione.
1) Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità.
Resta fermo quanto previsto in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegnibis), le cui istruzioni attuative sono state fornite con la circolare n. 122 del 2021.
2) Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022:
– per la generalità dei beneficiari dell’indennità NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
– per i beneficiari dell’indennità NASpI che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.
6. Istruzioni operative sulla contribuzione
Per il corretto assolvimento dell’obbligo contributivo oggetto della presente circolare, i datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative presenti all’interno del documento tecnico Uniemens.
La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con C.S.C. 1.01.06 e per il nuovo carico contributivo.
Si ricorda, infine, che per l’assolvimento del c.d. ticket di licenziamento, ove dovuto, dovrà essere utilizzato il codice causale, già in uso, “M400”, presente in <CausaleADebito> di <AltreaDebito> di <DatiRetributivi>.
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Note:
(1) Articolo 1, comma 222, della legge n. 234 del 2021: “All’articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria», sono aggiunte le seguenti: «, alla indennità di disoccupazione NASpI»”.