INPS – Messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 – Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale – Istruzioni operative e contabili
- Premessa
Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 è stato illustrato il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito, anche decreto Lavoro).
Successivamente, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento.
Nel disciplinare la menzionata misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 30 del decreto Lavoro ha disposto, al comma 1, che la concessione del trattamento di integrazione salariale in commento (NOTA 1) potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, e che il monitoraggio dei flussi di spesa fosse demandato all’INPS.
Per favorire le suddette attività di monitoraggio, è stato previsto che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avvenisse da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.
Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, di cui all’articolo 30 del decreto Lavoro, è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
Con il presente messaggio, quindi, si illustrano le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente alla disposizione in commento.
- Istruzioni procedurali
Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
“147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.
- Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
- Istruzioni contabili
Con i citati messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023 sono state fornite rispettivamente le istruzioni contabili per l’erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE.
In conformità alle modalità operative e gestionali relative al pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro del trattamento di CIGS in commento, con il presente messaggio si istituiscono i conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento “L140” e del contributo addizionale codice causale “E614” da versare secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3:
– GAU30487 – per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
– GAU21487 – per l’imputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, valida per entrambe le modalità di pagamento (diretto e a conguaglio), si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il citato messaggio n. 2512/2023.
I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU30487 |
Denominazione completa | Onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti dalle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. |
Denominazione abbreviata | ON.TRATT. CIGS 15 MESI -A30 DL48/23, CONV.L.85/23 -DM |
Validità e Movimentabilità | 01/2024 -P10 |
Capitolo/Voce di bilancio | 3U1205002 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU21487 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. |
Denominazione abbreviata | CTR.ADD.LE CIGS 15 MESI-A30 DL 48/23, CONV.L.85/23-DM |
Validità e Movimentabilità | 01/2024 -P10 |
Capitolo/Voce di bilancio | 1E110100 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- INPS - Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282 - Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 - INPS - Messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023
- INPS - Messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 - Evento alluvionale verificatosi nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 - Domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione…
- INPS - Circolare 16 febbraio 2022, n. 26 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…