MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 30 settembre 2022
Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifinanziamento esteso alle annualità 2021 e 2022. Modifiche concernenti le autorità di sistema portuale (G.U. 17 novembre 2022, n. 269)
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
Art. 2
Destinatari del fondo
1. Possono accedere alle prestazioni del fondo di cui all’art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992 e che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2. Possono accedere al fondo anche le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.
Art. 3
Domanda per l’accesso al fondo
1. I soggetti di cui all’art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del fondo per l’anno 2021, con riferimento alle sentenze esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, e per l’anno 2022, con riferimento alle sentenze esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021, devono presentare domanda all’INAIL entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, al momento dell’invio della domanda all’INAIL devono darne contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale di cui all’art. 2, comma 2, che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale.
3. I soggetti di cui all’art. 2 del presente decreto, unitamente alla domanda di cui al comma 1 del presente articolo, devono trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
4. Le autorità di sistema portuale che effettuano la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto.
5. Nel caso di liquidazione parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda di cui al comma 1 del presente articolo può essere presentata da entrambi i soggetti di cui all’art. 2 del presente decreto.
Art. 4
Prestazione del fondo
1. L’INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all’art. 3 del presente decreto, stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.
Art. 5
Pagamento della prestazione a carico del fondo
1. L’INAIL, all’esito della procedura di cui all’art. 4 del presente decreto, comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
2. L’INAIL, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed in mancanza di rilievi ministeriali, comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili. L’impresa, entro e non oltre trenta giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione, tramite quietanza, dell’avvenuto integrale pagamento a favore dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’INAIL provvede prioritariamente a soddisfare la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale, tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa e delle somme erogabili dal fondo.
L’impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione, tramite quietanza, di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l’ammontare delle risorse erogabili dal fondo. In tali casi la parte riferibile all’impresa è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile dal fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa.
3. La prestazione del fondo, nel caso di avvenuta presentazione della domanda da parte dell’autorità di sistema portuale, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, sarà erogata direttamente a favore dell’autorità di sistema portuale qualora l’autorità stessa abbia adempiuto integramente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale. In caso di pagamento parziale la prestazione del fondo a favore dell’autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’autorità stessa.
4. L’INAIL eroga la prestazione del fondo a favore degli eredi o delle imprese dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 6
Cumulabilità con altri benefici
1. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.
Art. 7
Oneri finanziari
1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all’art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L’INAIL provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso alle prestazioni del fondo di cui all’art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015.
2. L’INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 ottobre 2016 recante procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, è abrogato.