MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITÀ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale del 30 settembre 2022
Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d’imposta sull’acquisto del componente Ad blue per l’alimentazione dei veicoli Euro V e superiori – Anno 2022 (G.U. 20 febbraio 2023, n. 43)
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi del componente Ad blue, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari ad euro 29.600.000,00 per l’anno 2022, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonchè Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, è concesso, nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute nell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del componente Ad blue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio delle attività indicate all’art. 2, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
2. I contributi di cui all’art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 final e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, non ne compromettano la redditività.
3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano con quelli di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 50/2022. L’ammontare complessivo massimo del credito d’imposta concedibile alla singola impresa, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final, come emendata dalla comunicazione C/2022/5342, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 280 del 21 luglio 2022 (2022/C 280/01), è determinato in euro 500.000,00.
Art. 4
Procedura di concessione dell’agevolazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell’agevolazione concedibile, nonchè della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d’imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del MIMS saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L’istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell’impresa, indicazione delle fatture di acquisto del componente Ad blue, somme spese dall’impresa, indicazione dei veicoli per i quali il componente è stato acquistato.
3. La piattaforma informatica è implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalità per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell’agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3.
6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
7. All’esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
8. Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell’agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all’art. 1, comma 1, secondo l’ordine di arrivo delle richieste nei limiti delle medesime risorse.
Art. 5
Modalità di fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6, comma 1.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3, art. 6 del decreto-legge n. 17 del 2022, il credito d’imposta di cui alla presente misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del contributo concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi. e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede, in forza dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. L’erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 del 23 marzo 2022.