
Con il Decreto Legislativo n. 136 del 17 luglio 2016 viene data attuazione alla Direttiva “Enforcement” (2014/67/UE) concernente la regolamentazione del distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente e con il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 viene data applicazione operativa alla nuova normativa che ha lo scopo di contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con riferimento all’impiego, alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro.
Nei confronti del lavoratore distaccato trovano applicazione, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui vi svolge il distacco.
A partire dal 26 dicembre è obbligatorio inviare la comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. A questo adempimento sono soggette le aziende stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Come sopra detto le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e nella circolare n.3/2016 attraverso cui inoltrare la comunicazione, fornendo maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.
La dichiarazione preventiva da inoltrare telematicamente utilizzando il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
Inoltre, entro il 26 gennaio 2017, le imprese straniere dovranno comunicare i distacchi avviati dopo il 22 luglio 2016 che saranno ancora attivi. Non vanno comunicati i distacchi successivi al 22 luglio ma cessati prima del 26 gennaio 2017 e quelli antecedenti il 22 luglio 2016.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, compilato e trasmesso, dovrà contenere le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.
Una importante precisazione viene fornita per il settore dei trasporti, infatti nella circolare viene precisato che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.
“Si precisa, inoltre, che l’obbligo in questione è posto esclusivamente in capo all’azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia”.
La circolare indica quindi il modello da compilare per via telematica (UNI_DISTACCO_UE) e le informazioni in merito ad agenzie di lavoro, soggetto distaccatario, trasporto su strada, i casi specifici di cabotaggio di merci o passeggeri (modello CAB_UNI_UE e invio di email preventiva a Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it), la comunicazione preventiva posticipata e la comunicazione unica per vari lavoratori.
La stessa impresa ha anche l’obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In caso di omissione la sanzione amministrativa va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.
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