AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 febbraio 2020, n. 20
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Distributore di carburanti
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante gestisce un distributore di carburanti con annesso autolavaggio ed ha «provveduto a:
1) attivare l’invio telematico dei corrispettivi per le macchinette cambia monete in quanto equiparate alle vending machine (articolo 2 del D. Lgs. 127/2015)
2) attivare il servizio di fatturazione elettronica a favore della clientela che la richiede.».
Da gennaio 2020 l’istante «procederà ad attivare la trasmissione telematica dei corrispettivi» e «ad un doppio invio dei corrispettivi:
– per i cambia monete da un lato
– per tutto il resto dall’altro
il tutto con notevole aggravio di costi sia per i software da installare sia intermini di tempo per l’attività da dedicare al doppio invio».
Alla luce di quanto sopra, l’istante intenderebbe «in un unico invio dei corrispettivi ricomprendere sia gli incassi delle macchinette cambia monete sia tutti gli altri corrispettivi certificati nella giornata.».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127 – che, a suo avviso, «non distingue tra diverse tipologie di corrispettivi, ma parla unicamente di operazioni compiute ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633 del 1972» -ritiene corretto il comportamento indicato.
Parere dell’agenzia delle entrate
Secondo quanto già indicato in risposta a precedenti richieste di chiarimento – si veda, tra le più recenti, la risposta n. 412 pubblicata il 10 ottobre 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli) – in tema di documentazione delle cessioni di carburante trovano oggi applicazione:
1) l’articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (d’ora innanzi decreto IVA), in ragione del quale,l’obbligo di emissione della fattura (elettronica) sussiste soltanto per «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto»;
2) l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre1996, n. 696, secondo cui «Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 [ossia tramite scontrino/ricevuta fiscale per i «corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non é obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 30dicembre 1991, n. 413», obbligo sostituito, secondo i tempi ivi previsti, dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 (N.d.R.)] le seguenti operazioni: […] b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione»;
3) l’articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, secondo il quale «A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 [ossia memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, sostitutiva degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24,primo comma, del decreto IVA (N.d.R.)] sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori»;
4) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018, come integrato dal successivo provvedimento del 30 dicembre 2019 -entrambi consultabili nell’apposita sezione (“Normativa e prassi corrispettivi telematici”) del sito istituzionale della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi-corrispettivi-telematici-fe) -che, nel dare attuazione all’articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 127 ha:
a) fissato, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati, le seguenti decorrenze:
– 1° luglio 2018, per «le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di tele rilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica(bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante» (si veda il paragrafo 2.1);
– 1° gennaio 2020, «con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri». Fermo restando che al «fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020;» (così il paragrafo 2.2);
– 1° luglio 2020, «con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;» (cfr. il paragrafo 2.3);
– 1° gennaio 2021 in tutti gli altri casi (si veda il paragrafo 2.4);
b) stabilito che «Per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione delle informazioni di cui al punto 1.1 [ovvero quelle riguardanti «i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori» (N.d.R.)] può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento» (si veda il paragrafo 4.2);
5) il già richiamato decreto ministeriale 10 maggio 2019, il quale, nell’individuare le ipotesi di esonero dall’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha previsto che «1. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.
2. In fase di prima applicazione, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.
3. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui al comma 2» (si veda l’articolo 2 del decreto).
La sintesi che si trae dalle disposizioni richiamate è quella per cui le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta.
Invece, per quelle nei confronti di consumatori finali, fermo restando che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria:
a) gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato provvedimento del 28 maggio 2018;
b) gli esercenti gli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell’obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale;
c) qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione – da applicare secondo le regole generali dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 – viene meno stante l’articolo 1 del d.m. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996;
d) l’indicazione fornita sub c) (applicazione delle regole generali e delle relative eccezioni) riguarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
– se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, vale la prescrizione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, ma anche l’eccezione dell’articolo 1 del d.m. 10 maggio 2019 più volte richiamata, come integrata dal successivo articolo 2 del medesimo decreto, così che memorizzazione ed invio dei corrispettivi sono necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente;
– se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l’invio è sempre obbligatorio.
In riferimento a quest’ultimo aspetto, va ricordato che le “macchinette cambia monete”, come definite dall’istante – ossia, per quanto è dato intendere, le macchine che erogano gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio di autolavaggio -quando rispettino i requisiti previsti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr.,in particolare, i provvedimenti prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) sono da considerarsi distributori automatici o vending machine (si veda la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti alla relativa disciplina.
I corrispettivi vanno dunque memorizzati ed inviati secondo le modalità disciplinate dai citati provvedimenti e dalle relative specifiche tecniche (cfr., da ultimo, le “SPECIFICHE TECNICHE DELLE VENDING MACHINE FASE “TRANSITORIA” Versione 6.0 – Marzo 2018″).
Da rilevare che sebbene le tre ipotesi individuate nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127del 2015 – operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA in generale (comma 1),cessioni di benzina e gasolio (comma 1-bis) ed erogazioni da distributori automatici(comma 2) – diano tutte luogo a corrispettivi da memorizzare ed inviare, laddove si svolgano contemporaneamente, la loro peculiarità impedisce un invio unitario con unico flusso di dati.
In questo senso, si ricorda, ad esempio, che in tema di carburanti «Al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504» (così il paragrafo 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018).
Non risulta quindi possibile inviare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli informazioni diverse da quelle legate ai carburanti.
Laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, resta comunque fermo, secondo le indicazioni contenute nel richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 61936 del 30 marzo 2017, che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici (cfr. ilpunto 6 del citato provvedimento).
Alla luce di quanto sopra, ferma restando la diversa cadenza degli obblighi e le relative eccezioni come sopra succintamente riassunte, il comportamento prospettato dall’istante non può ritenersi corretto.
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