AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 71 del 18 gennaio 2023
Articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Dividendi incassati successivamente ad operazione di riorganizzazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SPA (d’ora in avanti anche l”’istante” o la ”società”), rappresenta che:
in data … 2019, i rispettivi Cda hanno approvato la fusione per incorporazione di BETA in ALFA ;
in data … 2019, le assemblee degli azionisti hanno approvato il progetto di fusione;
in data .. 2019, è stato stipulato l’atto di fusione, iscritto nel Registro delle Imprese il .. dicembre, con efficacia giuridica stabilita al 31 dicembre 2019 e retrodatazione dei relativi effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2019.
Precedentemente alla descritta operazione, in data .. 2019, l’assemblea dei soci di BETA aveva deliberato la parziale distribuzione ai soci (tra i quali la società istante) dell’utile di esercizio per l’anno 2018, procedendo nel 2019 alla distribuzione del saldo, in considerazione dell’acconto già erogato nel corso del 2018.
La società fa presente che, a causa della retrodatazione contabile, le poste economiche reciproche dell’incorporata e dell’incorporante, registrate in contabilità nel periodo interinale, ovvero quello intercorrente tra il 1° gennaio 2019 (data di efficacia contabile) e il 31 dicembre 2019 (data di efficacia giuridica), hanno dovuto essere eliminate; con la conseguenza che il dividendo distribuito da BETA in data 15 maggio 2019 e registrato tra i proventi di ALFA è stato, quindi, (seppur solo contabilmente) ”sterilizzato” in capo a entrambe le società.
Cosicché ALFA, nel bilancio separato relativo all’esercizio 2019, nonostante la materiale percezione dello stesso dividendo, non ha potuto formalmente includere il relativo importo all’interno del proprio utile di esercizio.
In particolare, l’istante fa presente che, nel bilancio di ALFA al 31 dicembre 2019, detto dividendo era stato stornato dal conto economico e portato a riduzione del disavanzo da annullamento.
A tal proposito l’istante precisa che ”tale disavanzo, sempre per effetto della retrodatazione contabile, è stato calcolato in base al patrimonio netto dell’incorporata al 1° gennaio 2019, e dunque includeva l’importo del dividendo”.
A parere della società sussistono condizioni di obiettiva incertezza in relazione alla fattispecie in esame con riferimento all’articolo 1 del DL n. 201 del 2011, disciplinante l’agevolazione ACE; in particolare l’istante rileva il contrasto tra il dato letterale della norma (ai sensi della quale il dividendo non comparendo formalmente nell’utile di esercizio destinato a riserva non potrebbe concorrere alla base ACE), e l’aspetto sostanziale della vicenda (per cui il mancato inserimento nell’utile di esercizio del 2019, e dunque la mancata destinazione dello stesso a riserva, è semplicemente frutto della retrodatazione contabile della fusione al 1° gennaio 2019).
In tale contesto l’istante chiede se possa essere incluso nella base ACE della società incorporante, a partire dal periodo di imposta 2020, anche l’ammontare del dividendo ad essa distribuito ante fusione dall’incorporata; e ciò anche se la retrodatazione contabile della fusione ha comportato la mancata inclusione di tale posta nell’utile dell’esercizio 2019 (poi integralmente accantonato a riserva).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’importo del dividendo possa concorrere alla formazione della propria base ACE a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
La società rappresenta che se non si fosse optato per la retroattività contabile degli effetti della fusione, a parità di tutti i restanti elementi fattuali della vicenda, il dividendo avrebbe concorso anche formalmente all’utile di esercizio 2019 di ALFA, e quindi sarebbe stato, nel 2020, accantonato a riserva (rientrando così nella base ACE).
L’ulteriore argomentazione addotta dall’istante consiste nel fatto che la distribuzione del dividendo ha comportato un mancato incremento della base ACE di BETA. Ed è proprio tale base ACE, decurtata dell’ammontare del dividendo distribuito da BETA, che ALFA ha ereditato attraverso la Fusione”.
Quindi, se il medesimo importo del Dividendo non fosse riconosciuto sempre ai fini ACE in capo all’incorporante ALFA all’interno dell’utile 2019, ne discenderebbe un effetto doppiamente penalizzante, poiché la stessa somma:
” da un lato, è stata sottratta nel calcolo dell’agevolazione in capo all’incorporata, e
dall’altro lato, non concorrerebbe neppure alla determinazione della base ACE in capo all’incorporante, pur non essendo stata in alcun modo distribuita ai soci di quest’ultima (…)”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito posto dall’istante ha per oggetto il riconoscimento del beneficio ACE in presenza di un’operazione di fusione per incorporazione con efficacia giuridica al 31 dicembre 2019, avente effetti fiscali e contabili retrodatati al 1° gennaio 2019.
In particolare, nel caso prospettato la fusione ha generato un disavanzo da annullamento originato dalla circostanza per cui il valore di libro della partecipazione posseduta da ALFA in BETA era superiore al relativo valore pro-quota di patrimonio netto contabile.
In tale contesto il dividendo incassato dall’istante è stato stornato dal conto economico (per effetto della retrodatazione contabile dell’operazione di fusione) e portato a riduzione del disavanzo da annullamento (calcolato in base al patrimonio netto dell’incorporata al 1° gennaio 2019).
Al riguardo si osserva che:
né l’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell’agevolazione ACE;
né le disposizioni di attuazione della norma citata emanate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 marzo 2014, ad oggi abrogato e sostituito dal DM 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE) contengono disposizioni specificamente volte a disciplinare la spettanza della agevolazione in presenza di operazioni straordinarie.
Al riguardo, la Relazione illustrativa al citato DM del 14 marzo 2012 ha precisato che non si è ritenuto di prevedere alcuna disposizione specifica concernente i riflessi dell’ACE in caso di operazioni straordinarie in quanto trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni.
In materia ACE può farsi riferimento, in quanto compatibili, alle indicazioni a suo tempo fornite dalla prassi ministeriale in vigenza della Dual income tax (D.I.T.), in considerazione delle analogie riscontrabili nelle due agevolazioni (cfr. circolare del 23 maggio 2014, n. 12/E).
In particolare, con riferimento all’applicazione della D.I.T. alle ipotesi di fusione, è stato chiarito che la società risultante dalla fusione o quella incorporante può, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l’incremento del proprio capitale investito assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate (cfr. risoluzione n. 147/E del 16 maggio 2002 e circolare n. 76/E del 6 marzo 1998).
Ciò in considerazione del fatto che la società risultante dalla fusione subentra, anche ai fini fiscali, nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate ai sensi dell’articolo 172, comma 4, del TUIR.
Il suddetto principio di conservazione della base agevolabile intende evitare che, a seguito di operazioni di fusione, si determinino ingiustificati annullamenti della stessa, non collegati, cioè, a reali decrementi di capitale investito.
Da ciò deriva che il subentro riguarda sia le variazioni di capitale proprio di segno positivo che le variazioni di segno negativo, con la conseguenza che si deve assumere post fusione la somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell’operazione (cfr. Circolare n. 76/E del 6 marzo 1998).
Ciò premesso in termini generali, con riferimento al caso rappresentato dall’istante, risulta che la società incorporata BETA ha realizzato un utile nel periodo di imposta 2018 ed ha provveduto, nel corso del 2019, alla sua parziale distribuzione in favore dell’incorporante ALFA. Tale utile non ha quindi concorso alla formazione della base ACE dell’incorporata.
Sulla base del summenzionato principio di conservazione della base agevolabile, al fine di evitare annullamenti della base ACE non collegati a reali decrementi di capitale investito, il beneficio spettante ai soggetti partecipanti all’operazione deve essere pari a quello che ad ognuno sarebbe spettato in assenza della fusione.
Nel caso di specie, in assenza della descritta operazione di fusione:
da un lato la società controllata BETA non avrebbe beneficiato dell’ACE per il periodo di imposta 2019 in relazione agli utili 2018 distribuiti ai propri soci;
dall’altro la società istante controllante (attraverso il concorso alla formazione del risultato d’esercizio dei dividendi incassati) avrebbe beneficiato dell’ACE a partire dall’esercizio successivo alla percezione degli stessi (i.e. 2020) a seguito dell’accantonamento a riserva dell’utile 2019.
Al riguardo si osserva, ancora, che in assenza della retrodatazione degli effetti contabili dell’operazione di fusione, l’utile in questione avrebbe concorso anche ”contabilmente” alla determinazione del risultato d’esercizio di ALFA relativo al periodo di imposta 2019, e, quindi, avrebbe comunque anche nell’ambito della fusione determinato un beneficio ACE, in capo all’istante in sede di accantonamento dello stesso a riserve disponibili, nel successivo periodo di imposta 2020.
Sulla base di quanto sopra argomentato, nonostante il principio di ”derivazione contabile” che connota l’agevolazione in parola, deve considerarsi comunque prevalente il citato principio di conservazione della base agevolabile.
D’altro canto, la circostanza per cui il dividendo risulti essere concretamente confluito nel patrimonio di ALFA (e non sia stato poi attribuito ai soci) prova l’effettività della patrimonializzazione in capo ad ALFA (che, del resto, come già sopra chiarito, sarebbe emersa anche contabilmente in assenza di retrodatazione contabile).
Sulla base di tali circostanze si ritiene che il dividendo incassato dall’istante in data .. 2019, pur non essendo contabilmente ricompreso nell’utile accantonato a riserva nel successivo periodo di imposta 2020, debba concorrere alla formazione del risultato di periodo di ALFA ai fini del calcolo dell’agevolazione ACE ad essa spettante per il suddetto periodo d’imposta 2020.