AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 72 del 18 gennaio 2023
Articolo 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Dividendi provenienti da Paese black list
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa S.r.l. (di seguito anche ”Alfa” o ”Istante”) detiene una partecipazione del 95 per cento nel capitale sociale della società Beta d.o.o. (di seguito anche ”Beta”, ”Partecipata Estera” o ”Controllata”) con sede in Bosnia Erzegovina.
La società Alfa Holding S.r.l. (di seguito anche ”Alfa Holding”) possiede il restante 5 per cento del capitale di Beta. Alfa ha acquistato la partecipazione in Beta nell’anno X, mentre Alfa Holding ha acquisito la sua partecipazione minoritaria undici anni dopo.
L’Istante produce, tra l’altro, calzature in proprio e per conto di terzi e ha ritenuto strategico allocare una parte consistente della propria produzione in Bosnia presso la società Beta.
L’attività produttiva della società Beta viene svolta in nove stabilimenti insistenti su un terreno in ________. Lo stabilimento più recente è stato ultimato da pochi anni, gli altri sono stati costruiti negli anni duemila.
Nell’ambito della produzione di calzature sportive, Beta realizza per conto di Alfa servizi di lavorazione, su materiale fornito mediante ”lista valorizzata” dalla controllante italiana, acquistando in proprio una parte del materiale di imballaggio. La maggior parte dei ricavi di Beta, derivanti dalla realizzazione di servizi di lavorazione per la produzione di calzature, è conseguita ”infragruppo” con la controparte Alfa, la quale a sua volta vende i prodotti ai committenti, che fanno parte di grandi gruppi multinazionali del settore dello sport.
In Bosnia Erzegovina, il sistema di tassazione delle società è caratterizzato da un’aliquota pari al 10 per cento della base imponibile e, pertanto, inferiore al 50 per cento dell’aliquota IRES applicata in Italia.
In considerazione dei servizi infragruppo effettuati da Beta e del livello impositivo vigente in Bosnia Erzegovina, Alfa, nell’anno Y, ha presentato istanza di interpello ai sensi dell’articolo 167 comma 8ter del TUIR (nella versione all’epoca vigente) per la disapplicazione della disciplina CFC in capo alla controllata Beta, ricevendo risposta favorevole dall’Agenzia delle entrate.
Nell’anno H, la società Beta ha deliberato la distribuzione di un dividendo per complessivi euro ________ (corrispondenti a ___________ marchi bosniaci ”KM”) utilizzando parte degli utili portati a nuovo conseguiti nell’esercizio Z, pari complessivamente a euro _______ (_________ KM). Il dividendo è stato erogato alle società italiane in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (per il 95 per cento a Alfa S.r.l., per il 5 per cento a Alfa Holding S.r.l.), applicando la ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 10 per cento versata all’erario bosniaco.
Ciò premesso, l’Istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale dei dividendi esteri ricevuti da Alfa S.r.l. e Alfa Holding S.r.l. nell’anno H.
In particolare, l’Istante chiede se i dividendi siano da considerare provenienti da una società residente in uno Stato a fiscalità ordinaria, con tassazione del dividendo per il 5 per cento dell’ammontare e detrazione ”proporzionale” della ritenuta d’imposta a titolo definitivo versata all’atto della distribuzione. In alternativa, se i dividendi distribuiti da Beta si qualifichino come provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata, con tassazione del 100 per cento del dividendo e detrazione integrale della ritenuta d’imposta a titolo definitivo versata all’atto della distribuzione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i dividendi distribuiti da Beta siano imponibili nei limiti del 5 per cento dell’ammontare in capo ai soci italiani Alfa e Alfa Holding, in base alla disciplina contenuta nell’articolo 89 del TUIR. L’Istante evidenzia che la tassazione integrale del dividendo non dovrebbe applicarsi nel caso di Beta, considerato che la società localizzata in Bosnia Erzegovina svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 89 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi, prevede, al comma 2, che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti residenti in Italia ‘‘non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».
Ai sensi del successivo comma 3, del citato articolo 89, gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR (vale a dire da società ed enti non residenti) scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che gli utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che detti soggetti non siano stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47bis, comma 1 del TUIR. Se ivi residenti o localizzati, deve essere dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b), del medesimo articolo, vale a dire che ”dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”.
In altri termini, l’articolo 89, comma 3, del TUIR prevede la tassazione integrale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ferma restando la possibilità di dimostrare, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero, la sussistenza della condizione esimente sopra riportata.
I criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, valevoli ai fini della disciplina dei dividendi, sono contenuti nell’articolo 47bis, comma 1, del TUIR, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019 (cfr. articolo 5 del d.lgs. n. 142 del 29 novembre 2018).
In sintesi, l’articolo 47bis, comma 1, del TUIR stabilisce che i regimi fiscali, di Stati o territori esteri si considerano privilegiati:
a) per le partecipazioni di controllo, nel caso in cui la società non residente sia assoggettata a tassazione effettiva estera inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia. Si tratta della medesima condizione prevista per l’applicazione della disciplina CFC dall’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR (c.d. ETR test). Anche per la definizione di ”controllo” si fa riferimento alla disciplina delle controllate estere (cfr. articolo 167, comma 2, del TUIR);
b) in mancanza del requisito del controllo, se il livello ”nominale” di tassazione applicabile alla società estera risulti inferiore al 50 per cento di quello vigente in Italia. A tal fine, si tiene conto anche di eventuali regimi speciali applicabili nello Stato estero.
Restano comunque esclusi dalla definizione di paradisi fiscali gli Stati appartenenti all’Unione europea e quelli appartenenti allo Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia.
Inoltre, l’articolo 1, commi 1007 e 1008 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) contiene alcune specifiche disposizioni che regolano il regime impositivo degli utili e delle riserve di utili ”pregressi” distribuiti da società estere.
In particolare, per risolvere il quesito posto dalla Società Istante, occorre fare riferimento al primo periodo del comma 1007 che stabilisce quanto segue: ”ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001”.
La norma sopra citata regola il trattamento fiscale da riservare ai dividendi provenienti da società localizzate in Stati che non erano considerati paradisi fiscali in base alla black list di cui al d.m. 21 novembre 2001. Si tratta di utili distribuiti a partire dal 2015 (in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e ”maturati” in esercizi precedenti al 2015, in cui era in vigore il sistema di classificazione dei regimi fiscali privilegiati basato sulla ”lista nera”.
Al fine di tutelare l’affidamento di quanti abbiano investito in un Paese che, all’epoca dell’investimento, era considerato a fiscalità ordinaria in quanto escluso dalla black list, viene stabilito che per individuare il trattamento impositivo di tali dividendi deve essere valorizzata la qualificazione dello Stato estero al momento della ”produzione” del dividendo.
Inoltre, il successivo comma 1008 afferma che ”ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato”.
Nel caso in esame, la Società Istante dichiara che i dividendi posti in distribuzione nell’anno H dalla Partecipata Estera corrispondono a parte degli utili portati a nuovo conseguiti nell’esercizio Z. Il presente parere di tipo interpretativo non si pronuncia sulla corretta individuazione e ”stratificazione” delle riserve di utili della Beta. Quanto affermato nell’istanza di interpello viene assunto acriticamente in questa sede e potrà essere oggetto di successivi controlli da parte degli organi competenti dell’Amministrazione finanziaria.
La Bosnia Erzegovina, dove è localizzata la società Beta, non è presente fra gli Stati elencati dalla black list di cui al d.m. 21 novembre 2001 (cfr. anche circolare n. 35/E del 2016). In altri termini, nell’anno Z, la Beta era considerata una società residente in uno Stato a fiscalità ordinaria (white list).
Di conseguenza, gli utili conseguiti nell’esercizio Z e distribuiti nell’anno H dalla società Beta non devono essere considerati provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata, in applicazione del criterio recato dal comma 1007 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, basato sulla qualificazione del regime fiscale della società estera nell’esercizio di produzione dell’utile. Inoltre, in base a quanto previsto dal citato comma 1008, gli utili white list dell’anno Z della Beta si considerano prioritariamente distribuiti rispetto ad altri eventuali utili della partecipata estera, prodotti successivamente al 2014, che potrebbero essere considerati provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i dividendi in esame devono essere esclusi dalla formazione del reddito di Alfa e Alfa Holding per il 95 per cento del loro ammontare, come stabilito dall’articolo 89, comma 3, del TUIR, trattandosi di utili da considerare provenienti da uno Stato a fiscalità ordinaria.
Il presente parere riguarda esclusivamente gli utili oggetto di interpello, prodotti dalla partecipata estera nell’esercizio Z e posti in distribuzione nell’anno H. Come già affermato, eventuali altre distribuzioni di utili della Beta potrebbero non beneficiare dello stesso trattamento fiscale, essendo considerate provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata. Al riguardo, naturalmente, resta ferma la possibilità per la Società Istante di presentare una nuova istanza di interpello.
In merito alla ritenuta applicata in Bosnia Erzegovina sulla distribuzione dei dividendi della Beta e l’applicazione della disciplina sul credito di imposta estero, si evidenzia che il comma 10 dell’articolo 165 del TUIR stabilisce che quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente.
Come chiarito con circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 5, il parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile si verifica proprio nel caso di dividendi di fonte estera. Per i soggetti IRES, l’articolo 89 del TUIR prevede una parziale esclusione dei dividendi percepiti da residenti, che sono assoggettati a imposta nei limiti del 5 per cento. Le imposte pagate all’estero in via definitiva su tali redditi devono essere assunte, ai fini del calcolo del credito spettante, in misura pari al 5 per cento del loro ammontare, ossia nella stessa percentuale nella quale i dividendi concorrono alla formazione del reddito.
Per questi motivi, la ritenuta subita in Bosnia Erzegovina da Alfa e Alfa Holding potrà formare oggetto di credito di imposta solo per il 5 per cento dell’ammontare, come prospettato anche dalla medesima Società Istante. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dall’articolo 165 del TUIR per poter beneficiare del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
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