La sentenza n. 19100 del 03 maggio 2013 consente alla Suprema Corte nel ribadire quanto già statuito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 30055 del 23.12.2008, in campo normativo tributario, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo. Il predetto principio generale antielusivo preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali che verrebbero ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastato da alcuna specifica norma, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Il principio in commento trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, ma bensì nel riconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.
La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito tali principi (cfr. Cass. Civ, Sez. 5, n. 4737 del 26.10.2010; Sez. 5, n. 11236 del 20.5.2011, Sez. 5, n. 21782 del 20.10.2011; Sez. 5, n. 19234 del 7.11.2011; Sez. 5, n. 21390 del 30.11.2012).
La vicenda ha origine dal provvedimenti di sequestro per equivalenza, per sei violazioni dell’art. 4 DLgs. n. 74/2000 per avere indicato nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2005 al 2010 elementi passivi fittizi, emesso dal G.I.P. ed annullato dal Tribunale, poichè la condotta elusiva posta in essere dal B. non aveva, allo stato della legislazione, rilevanza penale..
Il Principio generale antielusivo comporta l’inopponibilità del negozio all’amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione.
La Corte, pertanto conclude affermando che dai citati principi costituzionali, né deriva che il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo in modo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustificare l’operazione.