ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 20 luglio 2021, n. 2442

DL Sostegni-bis – Adeguamento della durata e degli importi delle operazioni finanziarie già garantite dal Fondo di garanzia per le PMI, ai sensi dell’articolo 13 del DL Liquidità

Si fa seguito alla lettera circolare ABI dello scorso 27 maggio (Prot. UTR/UCR/UMC/USL/001088) con la quale sono state informati gli associati dell’emanazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “DL Sostegni bis”) che ha previsto, all’articolo 13, alcune modifiche all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI (d’ora in poi “Fondo”). Al riguardo, il Gestore del Fondo ha comunicato con la circolare n. 6/2021 che le modifiche introdotte dal richiamato articolo 13 sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.

Adeguamento della durata delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo, presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneoPer le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo, presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, è possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria. Il Gestore ha chiarito che la variazione in aumento della durata dell’operazione finanziaria deve essere effettuata dal soggetto finanziatore esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un addendum al contratto del finanziamento garantito e che la durata complessiva di 96 mesi deve tenere conto del periodo di preammortamento/ammortamento già trascorso.

Le richieste in discorso possono essere presentate – senza l’acquisizione di un nuovo Allegato 4 – a partire dallo scorso 5 luglio ed esclusivamente attraverso il caricamento del tracciato con la funzionalità “FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni FWT32”, anche nel caso di una sola operazione. Ai fini dell’utilizzo della funzionalità anzidetta, i soggetti interessati devono richiedere una specifica abilitazione all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it, indicando nell’oggetto “FEA”. Si specifica che l’eventuale abilitazione già ottenuta per i “Flussi FEA20 – Acquisizione massiva domande di ammissione al Fondo” è valida anche per l’invio dei flussi “Variazioni in aumento – FWT 3.2”.

Pertanto, le banche che fossero già in possesso del “CodiceSoggettoEnte” non devono chiederne uno nuovo, potendo utilizzare già a loro assegnato dal Gestore. Le specifiche tecniche del tracciato sono disponibili nella sezione “Tracciato per l’invio massivo delle richieste di variazione in aumento – FWT 3.2” nella pagina Guide e Manuali del sito del Fondo. Si sottolinea che il Gestore non prenderà in carico le richieste di variazione in aumento di durata inviate tramite Allegato 5. In sede di controllo documentale o di attivazione della garanzia, il Gestore potrà chiedere, oltre alla delibera di variazione di durata del soggetto finanziatore e, ove previsto, del soggetto garante, l’addendum contrattuale e il piano di ammortamento modificato a seguito dell’allungamento del finanziamento.

Adeguamento dell’importo delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo, presentate ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità Con riferimento all’adeguamento dell’importo delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, si evidenzia quanto segue. Nel caso in cui l’adeguamento dell’importo sia effettuato tramite l’erogazione di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione di quello precedente ovvero la sottoscrizione di un addendum al contratto in essere, è confermata la percentuale di copertura del finanziamento originario pari al 100%. Se invece l’adeguamento alle nuove condizioni è effettuato tramite l’erogazione di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un nuovo contratto di finanziamento con autonomo piano d’ammortamento, deve essere inviata al Gestore una nuova richiesta di garanzia con una percentuale di copertura ridotta al 90%, secondo quanto previsto dall’art. 13 del DL Sostegni-bis.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.