DM 29 luglio 2013 n.6696 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
G.U. n.186 del 09-08-2013
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna.
premessa
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarieta` nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita` naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta` nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita` agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure e le modalita` per l’attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita` degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche` la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta` nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo “V. Gestione dei rischi e delle crisi”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l’art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita` atmosferiche assimilabili alle calamita` naturali;
Vista la registrazione dell’esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;
Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta` nazionale:
piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013 nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia.
Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita` di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta` nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all’attivita` agricola;
Decreta:
art. 1
E` dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalita` degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all’attivita` agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
Modena:
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano Sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano Sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, Zocca.
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano Sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano Sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca.
Parma:
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val Di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo Di Taro, Langhirano, Lesignano De` Bagni, Medesano, Monchio Delle Corti, Neviano Degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano De` Melegari, Varsi.
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val Di Taro, Busseto, Calestano, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo Di Taro, Langhirano, Lesignano De` Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio Delle Corti, Neviano Degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano De` Melegari, Varsi.
Piacenza:
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val D’Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte Dell’Olio, Travo, Vernasca, Zerba, Ziano Piacentino.
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val D’Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Vernasca, Zerba.
Reggio nell’Emilia:
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Castelnovo Ne` Monti, Toano, Villa Minozzo.
Piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013;
– provvidenze di cui all’art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo In Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne` Monti, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Ligonchio, Novellara, Poviglio, Ramiseto, Reggio Nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino In Rio, San Polo D’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.
Il presente decreto sara` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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