AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2021, n. 284
DM 3 agosto 2017 (decreto ACE)- rilevanza della Riserva “negativa” per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” ai fini del computo del PN agevolabile di cui all’articolo 11
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante Società X (nel seguito la Società o l’Istante), che adotta i principi contabili nazionali per la redazione del proprio bilancio, presenta nel patrimonio netto del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, una “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” avente valore negativo per euro ….
Tale riserva è stata iscritta originariamente in sede di prima adozione dei “nuovi” principi contabili nazionali, rivisti in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, accogliendo le variazioni di fair value di strumenti finanziari derivati di copertura (Interest Rate Swap o IRS) sottoscritti antecedentemente al gg/mm/aa ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera i), del citato decreto.
In risposta a precedenti istanze di interpello presentate negli con riferimento agli esercizi 2016 e 2017 è stata confermata l’irrilevanza della riserva stessa ai fini del computo del patrimonio netto quale limite dell’agevolazione ACE fruibile nell’esercizio ai sensi dell’articolo 11 del DM 14 marzo 2012, nonché del nuovo DM 3 agosto 2017.
In particolare, la riserva in questione è stata considerata come non idonea a ridurre il valore del patrimonio netto, poiché la stessa non comporta un’effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione avendo natura meramente figurativa.
Nell’anno 20XX i mutui e i correlati contratti derivati, sottoscritti anteriormente all’anno 2015, sono stati oggetto di rinegoziazione, dando luogo all’estinzione dei precedenti contratti di finanziamento e contratti derivati, nonché all’assunzione di una nuova struttura di indebitamento e alla stipula di nuovi contratti derivati.
Nello specifico, nell’anno 20XX la Società ha emesso un prestito obbligazionario e ha assunto un finanziamento bancario a migliori condizioni di mercato. Le risorse dell’operazione hanno consentito di rifinanziare interamente l’indebitamento precedentemente contratto, nonché di estinguere i contratti derivati a quest’ultimo associati.
Nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del debito societario avvenuta nel corso dell’esercizio, gli IRS in essere alla data di chiusura dell’esercizio precedente sono stati oggetto di estinzione anticipata in data gg/mm/20aa e sono stati contestualmente stipulati dei nuovi derivati a copertura dell’esposizione al rischio di tasso di interesse generata dalla nuova struttura di indebitamento.
L’estinzione dei precedenti derivati è stata finanziata per il 65 per cento del fair value attraverso un incremento del nuovo debito emesso dalla Società e per la parte restante attraverso le condizioni contrattuali dei nuovi IRS di copertura, che includono una maggiorazione dei flussi periodici di pagamento riconducibile al rimborso della quota-parte di fair value dei derivati estinti.
La Società rappresenta che secondo le attuali disposizioni dei Principi OIC, gli effetti di copertura maturati sugli IRS estinti anticipatamente devono rimanere sospesi in Patrimonio Netto e devono essere riclassificati a Conto Economico negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari originariamente coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio.
Come risulta nella nota integrativa al 31 dicembre 20XX, la voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” è iscritta per un valore negativo di euro …, al netto degli effetti fiscali differiti (crediti per imposte anticipate) pari ad euro …. La riserva è determinata dal saldo negativo residuo (ossia non ancora rilasciato in Conto Economico) degli effetti di copertura generati dagli IRS estinti (pari a … euro) parzialmente compensato dalla componente efficace positiva (pari a …. euro) maturata sui nuovi IRS di copertura al netto degli effetti fiscali differiti.
Quindi, i nuovi contratti di Interest Rate Swap incorporano di fatto il rimborso periodico della quota-parte di fair value dei precedenti derivati estinti (pari al 35 per cento del fair value alla data di estinzione), lungo la durata contrattuale dei nuovi strumenti derivati di copertura.
Le relazioni di copertura designate contabilmente con riferimento ai derivati estinti sono state cessate contestualmente alla data di estinzione degli strumenti di copertura, ma la riserva in discussione permane iscritta al 31 dicembre 20XX, in quanto sussiste una sostanziale connessione tra i contratti derivati estinti e quelli nuovi.
L’Istante fa presente che l’iscrizione della riserva a patrimonio netto viene mantenuta, in base ai corretti principi contabili, in quanto in “continuum” con i derivati precedenti ed avente una mera funzione di “sospensione di un costo” da ripartire negli anni in bilancio.
A livello contabile, infatti, la riserva rappresenta un “risconto”, avendo la funzione di sospendere e rinviare al futuro (in base al piano di ammortamento del nuovo debito) gli effetti dell’estinzione anticipata dei vecchi contratti derivati di copertura del debito pregresso.
L’istante chiede conferma dell’irrilevanza della riserva negativa ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 11 del DM 3 agosto 2017, a seguito della rinegoziazione precedentemente descritta (avvenuta nell’anno 20XX), la quale – pur comportando l’estinzione dei derivati previamente in essere – non ha mutato le condizioni sostanziali, con riferimento alla riserva negativa in oggetto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società è dell’avviso che la riserva in parola non debba ridurre il patrimonio netto ai sensi dell’articolo 11 del DM 3 agosto 2017.
Pertanto, essa intende considerare il patrimonio netto al 31 dicembre 20XX, come risultante dal relativo bilancio d’esercizio, senza computare la riserva (negativa) per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi dei derivati di copertura.
In particolare la riserva in questione è già stata considerata come non idonea a ridurre il valore del patrimonio netto, poiché la stessa non ha comportato un’effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione avendo natura meramente figurativa.
L’Istante ritiene che tali argomentazioni siano integralmente applicabili anche alla fattispecie in esame, in quanto se è pur vero che gli IRS cui era riferita l’originaria iscrizione della riserva figurativa si sono estinti nell’anno 20XX, a livello contabile permane la riserva ad essi connessa per il valore conteggiato in sede di rinegoziazione, che sarà rilasciato di anno in anno a conto economico, non comportando quindi da subito “una effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione della società”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’Istanza di interpello in oggetto si riferisce alla corretta determinazione del limite del patrimonio netto di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE), da considerare ai fini del calcolo dell’agevolazione ACE spettante in ciascun periodo di imposta.
Al riguardo si osserva che il comma 1 del citato articolo 11 dispone che “In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”.
L’enunciata disposizione era contenuta anche nell’abrogato decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 14 marzo 2012, la cui relazione illustrativa ne spiegava più diffusamente la ratio, precisando, in particolare, che la funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell’ACE che presuppone l’esistenza di un patrimonio “figurativo” non corrispondente all’effettiva entità contabile.
Al riguardo, si rileva che la riserva da valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario, istituita ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lett. i), del d.lgs. n. 139 del 2015, ha natura meramente figurativa e non comporta effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione della società. La natura figurativa della riserva in commento è avvalorata dall’articolo 2426, primo comma, numero 11-bis del codice civile, secondo cui tale riserva è irrilevante ai fini della riduzione del capitale sociale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, oltre ad essere indisponibile e inutilizzabile a copertura perdite quando positiva.
L’indisponibilità e la natura valutativa della riserva giustificano anche il trattamento della stessa ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio. Infatti, per previsione dell’articolo 5, comma 8, del Nuovo Decreto ACE non assumono rilevanza le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati.
Pertanto, per quanto osservato, il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio ACE fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso dal valore della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” oggetto dell’istanza accoglie le variazioni di fair value di strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sottoscritti antecedentemente al 31 dicembre 20XX ed estinti nel corso del 20XX.
Più precisamente, tale riserva accoglie la parte del fair value degli IRS estinti non pagata al momento dell’estinzione e considerata nel nozionale dei nuovi IRS, comportando addizionali flussi periodici di pagamento a rimborso.
Al riguardo, l’Istante afferma che il rilascio della riserva (mediante imputazione a conto economico come componente economico negativo) avverrà man mano che si verificheranno i relativi flussi finanziari.
Sul punto si osserva che dal principio OIC 32 risulta che:
– in una copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività iscritta in bilancio l’importo della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” deve essere riclassificato a conto economico negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi) e nella stessa voce di conto economico che è impattata dai flussi finanziari attesi. Invece, in presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la stessa deve immediatamente imputare alla voce B) 13) del conto economico dell’esercizio la riserva o la parte di riserva non recuperabile (paragrafi 87 e 114);
– se lo strumento di copertura scade o è venduto o cessato, la società deve cessare la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari (paragrafi 91 e 115);
– la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell’originaria strategia di copertura non è da considerarsi una scadenza o una cessazione (paragrafi 98 e 116);
– quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, come segue:
a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico (paragrafi 92 e 117).
Da quanto esposto si evince che, in caso di cessazione di uno strumento finanziario derivato di copertura, solo se non si prevedono ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico.
Nella fattispecie rappresentata, da quanto risulta chiarito nel parere pro veritate inviato dall’Istante in sede di risposta a richiesta di documentazione integrativa, gli strumenti di copertura (derivati) sono giuridicamente cessati in data gg/mm/20aa e l’elemento coperto (i.e. il set di finanziamenti oggetto di estinzione) è stato “sostituito integralmente dal nuovo set di finanziamenti (…) che avendo restituito, prevedendone il rimborso, i finanziamenti, rappresenta, sostanzialmente, un continuum dei finanziamenti precedenti”.
L’Istante evidenzia che, in tale contesto, è “certo che si verificheranno ancora flussi finanziari futuri in connessione all’elemento coperto” (vale a dire gli interessi sul nuovo indebitamento).
In particolare, da quanto sopra risulta che l’originario pacchetto di finanziamenti, nonché il 65 per cento del fair value negativo del derivato, è “sostituito” da nuovi finanziamenti che produrranno certamente flussi finanziari futuri.
Inoltre, l’istante precisa che “I contratti che presentano un fair value negativo alla data di chiusura dell’esercizio incorporano gli effetti della quota-parte dei derivati estinti anticipatamente nel corso dell’esercizio che è stata finanziata attraverso la contrattualizzazione di flussi di pagamento addizionali rispetto alle condizioni di tasso di interesse di mercato osservabili alla data di stipula dei contratti. Tali flussi di pagamento addizionali rappresentano, pertanto, il rimborso periodico della quota-parte di Fair Value dei precedenti derivati oggetto di estinzione anticipata (pari al 35% del Fair Value alla data di estinzione), lungo la durata contrattuale dei nuovi strumenti derivati di copertura”.
I nuovi derivati sono, quindi, correlati ai nuovi finanziamenti e al debito relativo all’estinzione dei precedenti derivati per il pagamento del 35 per cento del loro fair value alla data di estinzione.
L’istante asserisce che non si è in presenza di una “sostituzione” dello strumento di copertura (derivato), bensì di una sostituzione dello strumento coperto (finanziamento originario) con un altro indebitamento strettamente correlato al primo (ciò poiché l’originario pacchetto di finanziamenti, ed il 65 per cento del fair value negativo del derivato è “sostituito” da nuovi finanziamenti) in relazione al quale si prevedono flussi finanziari futuri.
In coerenza con tale ricostruzione, confermata in sede di certificazione del bilancio e dallo stesso parere pro-veritate esibito dalla società, la riserva in questione è stata mantenuta iscritta in bilancio, ciò poiché, in sintesi:
– si è in presenza di una “sostituzione” dell’elemento coperto (il finanziamento) con una altro strettamente correlato al primo (in quanto utilizzato per il rimborso del finanziamento originario nonché del 65 per cento del fair value negativo dei derivato);
– si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto (vale a dire interessi sul nuovo finanziamento).
Nel presupposto che il trattamento contabile sopra descritto sia corretto e coerente con i principi contabili di riferimento e nell’assunto che ci sia continuità nella passività oggetto di rinegoziazione, esame non esperibile in sede di interpello in quanto di carattere fattuale, si ritiene di poter confermare che anche dopo la rinegoziazione avvenuta nel 20XX, in linea con quanto già chiarito nelle risposte precedenti, la Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non dovrà essere considerata, per l’anno 20XX, ai fini del calcolo del limite di cui all’articolo 11, del Nuovo Decreto ACE.
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