L’obbligo di Comunicazione le operazioni compiute con i paesi della black list, introdotto dal D.L. n. 40/2010 (decreto incentivi 2010) al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali, posto a carico di tutti coloro che agiscono nell’esercizio di:
- impresa;
- arte;
- professione;
Pertanto tutti i soggetti economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni intercorse con operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
I chiarimenti dell’Agenzia con la circolare 28/E/2011
Con la Circolare n. 28/E/2011 l’Agenzia, rispondendo ad una serie di quesiti effettuati durante incontri con la stampa specializzata, fornisce questi chiarimenti sulla comunicazione black list:
- ai fini della compilazione della comunicazione black list, in caso di importazione i dati utili sono quelli desumibili dalla bolletta doganale e non quelli della fattura;
- sussiste l’obbligo di comunicazione autonoma in caso di reimportazione – a seguito di reso –di beni in precedenza ceduti ad operatore black list;
- le istruzioni al modello di comunicazione, nella parte in cui trattano delle operazioni attive e passive sono errate poiché invertono le parole “emesse” e “ricevute con riferimento allenote di variazione;
- se il soggetto passivo non riesce a recuperare tutti i codici fiscali e gli indirizzi delle aziende interessate per la comunicazione black list, sarà a carico degli organi accertatori verificare, caso per caso, se si tratta di errore scusabile;
- le operazioni di acquisto di carburanti e lubrificanti effettuate in paesi black list non sono soggette all’obbligo di comunicazione.
La risoluzione 71/E del 6.7.2011
Con la risoluzione 71/E del 6.7.2011 l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti di un soggetto black list che opera in un paese a fiscalità ordinaria avvalendosi dell’identificazione diretta. Nonostante gli aspetti formali, dovuti al fatto che in fattura risulta la partita IVA di un paese non black list, l’operazione ha comunque come controparte un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata. Di conseguenza la società avendo l’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche al Fisco dovrà così compilare il quadro A:
- nello spazio dedicato ai dati anagrafici, inserendo la sede legale e il codice fiscale della società black list;
- nel campo “Codice Iva” inserendo i codici Iva rilasciati dai paesi in cui la società si è identificata e compilando un quadro per ciascun codice.
Questo l’elenco del Dm 4 maggio 1999
•Alderney (Aurigny)
•Andorra (Principat d’Andorra)
•Anguilla
•Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
•Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
•Aruba
•Bahama (Bahamas)
•Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
•Barbados
•Belize
•Bermuda
•Brunei (Negara Brunei Darussalam)
•Costa Rica (Repùblica de Costa Rica)
•Dominica
•Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida)
•Ecuador (Repùplica del Ecuador)
•Filippine (Pilipinas)
•Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
•Gibuti (Djibouti)
•Grenada
•Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
•Hong Kong (Xianggang)
•Isola di Man (Isle of Man)
•Isole Cayman (The Cayman Islands)
•Isole Cook
•Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
•Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
•Jersey
•Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
•Liberia (Republic of Liberia)
•Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
•Macao (Macau)
•Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
•Maldive (Divehi)
•Maurizio (Republic of Mauritius)
•Monserrat
•Nauru (Republic of Nauru)
•Niue
•Oman (Saltanat ‘Oman)
•Panama (Republica de Panamà)
•Polinesia Francese (Polynèsie Françcaise)
•Monaco (Principautè de Monaco)
•San Marino (Repubblica di San Marino)
•Sark (Sercq)
•Seicelle (Republic of Seychelles)
•Singapore (Republic of Singapore)
•Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
•Saint Lucia
•Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
•Svizzera (Confederazione Svizzera)
•Taiwan (Chunghua MinKuo)
•Tonga (Pule’anga Tonga)
•Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
•Tuvalu (The Tuvalu Islands)
•Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
•Vanuatu (Republic of Vanuatu)
•Samoa (Indipendent State of Samoa)
Questo l’elenco del Dm 21 novembre 2001
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu
Inoltre sono inclusi:
•Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
•Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
•Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Le disposizioni black list si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
•Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
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