AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 484 del 29 dicembre 2023

Articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 – Documentazione interventi in cd. ”edilizia libera”

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società ALFA S.P.A. (di seguito anche l”’Istante”, ”ALFA” o la ”Società”) chiede chiarimenti sulla documentazione obbligatoria ai fini e per gli effetti del comma 6­bis dell’articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche il ”Decreto Rilancio”), così come modificato dall’articolo 2 del decreto legge del 16 febbraio 2023, n. 11.

 L’Istante rappresenta che ­ quale fornitore ­ ha realizzato degli interventi che specifica essere ”riconducibili ad interventi c.d. in ”edilizia libera” rinvenibili nel ”Glossario edilizia libera” approvato con il Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale rappresenta un elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.

 La Società interpellante prosegue nell’esposizione dei fatti indicando di aver applicato lo sconto in fattura per i citati interventi, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. Tanto premesso, l’Istante pone in evidenza che:

­ il comma 1­ter del citato articolo, inserito successivamente all’introduzione dello sconto in fattura con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede un elenco dei documenti necessari da possedere al fine di poter applicare lo stesso (i.e. visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese) per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 specificando, tuttavia, che ”le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera(…) e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” (sottolineatura aggiunta);

­ successivamente, con il decreto legge del 17 maggio 2022, n. 50 (conv.mod. dalla legge del 21 settembre 2022, n.142), articolo 14 comma 1­bis.2, è stata introdotta la possibilità ­ per il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura prima dell’introduzione del citato comma 1­ter ­ di poter acquisire ”ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto  articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1­ter”;

­ ALFA osserva che ”con la successiva Circolare n. 33 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’ambito di applicabilità della limitazione di responsabilità, introdotta dall’articolo 33­ter appena citato, ritenendo che essa operi anche nei casi in cui, pur non essendovi l’obbligo di apposizione di visto di conformità, né di rilascio di asseverazione di congruità dei prezzi, la relativa documentazione sia stata acquisita dal soggetto cessionario”;

­ con l’articolo 1, primo comma lettera b), del decreto legge del 16 febbraio 2023, n. 11 (conv.mod. dalla legge del 11 aprile 2023, n. 38) è stato successivamente introdotto il comma 6­bis all’articolo 121, fornendo così ­ osserva l’Istante ­ dalla lettera a) alla lettera i) ”un elenco tassativo di documenti che, se acquisiti, permettono al cessionario di godere di una esenzione ex lege da qualsiasi responsabilità derivante da colpa”, prevedendo alla lettera e) tra i predetti documenti le asseverazioni ”quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti (…)” (sottolineatura aggiunta).

La Società interpellante osserva che, a fronte dell’introduzione del citato comma 6­bis (i.e. ”asseverazioni, quando obbligatorie per legge”) e limitatamente a quanto precedentemente disposto al comma 1­ter per gli interventi di edilizia libera (i.e. ”le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera”), le disposizioni di recente introduzione sembrano escludere l’obbligo di possesso dell’asseverazione della congruità delle relative spese, al fine di beneficiare dell’esimente da responsabilità solidale da comma 6­bis, in quanto documento non obbligatorio per legge per i citati interventi in edilizia libera. Risultando, così, ormai parzialmente superato ­ evidenzia l’Istante ­ quanto precedentemente chiarito nella citata Circolare 33/E del 2022 limitatamente all’obbligo di possesso del citato documento di asseverazione in caso un fornitore voglia fruire della citata limitazione di responsabilità (ai sensi del comma 6­bis dell’articolo 121) per gli sconti in fattura applicati su interventi per i quali l’asseverazione della congruità delle spese non risulta obbligatoria.

Con la documentazione integrativa, acquisita con protocollo RU n. … del … 2023, ALFA ha fornito un prospetto dei crediti oggetto di interpello, completo di descrizione dell’intervento e della disposizione normativa di riferimento, evidenziando (riassuntivamente in questa sede) che si tratta di:

-­ installazione di climatizzatori effettuati ai sensi dell’articolo 16­bis del TUIR;

-­ installazione di impianti fotovoltaici effettuati ai sensi dell’articolo 16­bis del TUIR;

-­ sostituzione caldaie effettuate ai sensi della legge n. 296 del 2006 e dell’articolo 14 del decreto­ legge n. 63 del 2013;

­ ”(…) il numero degli interventi svolti a prezzi di mercato è di circa 1.100 per una media di euro 7.337,42 e che gli importi dei crediti generati da tali interventi sono di entità ridotta, la predisposizione dell’asseverazione della congruità delle spese rappresenterebbe per l’Istante un importante ed inutile aggravio di spesa, oltre al conseguente ed inevitabile allungamento delle tempistiche per il rilascio di una così numerosa quantità di asseverazioni.”

 Nella medesima documentazione integrativa fornita l’Istante specifica:

-­ che ”i crediti in questione non sono ancora stati oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate e, comunque, non saranno oggetto di cessione a terzi”;

-­ ”(…) di essere in possesso della documentazione prevista dal comma 6­ bis più volte citato ad eccezione del visto di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto (…) ha, al momento, sospeso la procedura di rilascio del visto in attesa della risposta di codesta spettabile Agenzia all’istanza di interpello n. 956­1205/2023”.

 In conclusione, a fronte delle disposizioni recentemente introdotte all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 con il comma 6­bis, ALFA chiede delucidazioni in merito alla documentazione da possedere al fine di beneficiare dell’esenzione da ”qualsiasi responsabilità solidale” ­ prevista dallo stesso comma ­ per aver eventualmente concorso, con la controparte, in una violazione derivante da colpa (ad esclusione dei casi di dolo) in merito agli sconti applicati in fattura su interventi, che la stessa dichiara di aver effettuato in edilizia libera. La domanda viene posta con particolar riguardo all’obbligo di possesso (o meno) ­ a tal fine ­ dell’asseverazione della congruità delle relative spese, disciplinata alla lettera e) del citato comma.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante opera quale fornitore che ha applicato lo sconto in fattura ­ come da primo comma dell’articolo 121 del Decreto Rilancio ­ su interventi che dichiara rientrare nella classificazione di ”edilizia libera”.

Essendo già ”in possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi ”ritiene di dover detenere la documentazione prevista alle lettere da a) ad i) del comma 6­bis citato, con eccezione dell’asseverazione della congruità delle spese, qualora voglia beneficiare di una ”esenzione ex­lege da qualsiasi responsabilità solidale” con le rispettive controparti per aver (eventualmente) concorso in una violazione per colpa (ad esclusione dei casi di dolo), così come previsto al comma 6­bis dell’articolo 121 del decreto­ legge del 19 maggio 2020, n. 34.

La Società interpellante sostiene di non essere obbligata ad acquisire la citata asseverazione della congruità delle spese conseguentemente all’applicazione del combinato disposto del comma 1­ter dell’articolo 121 del Decreto Rilancio e della lettera e) del comma 6­bis del medesimo articolo, come di seguito esposto:

­ all’ultimo paragrafo del comma 1­ter dell’articolo 121 del Decreto Rilancio è previsto che ”le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera” (sottolineatura aggiunta), indicando, quindi, che l’asseverazione della congruità delle spese non risulta essere obbligatoria per tali tipi di opere;

­ alla lettera e) del comma 6­bis del medesimo articolo, si impone la necessità di acquisire le asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese ”quando obbligatorie per legge” (sottolineatura aggiunta), sancendo ­ a parere della Società interpellante ­ la non obbligatorietà ex­lege della suddetta asseverazione per le opere di edilizia libera, come indicato al punto precedente.

È opinione dell’Istante che la soluzione proposta sia ampiamente in linea con la ratio normativa, ossia di non gravare i contribuenti di ulteriori spese per le asseverazioni sopra citate relative ad interventi che, nella maggior parte dei casi, sono di importo di spesa limitato.

La Società adduce ulteriori evidenze a conferma di quanto sopra esposto, ravvisandole nelle impostazioni del software (messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) per la compilazione del modello di ”comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Software che, riporta l’Istante, prevede la possibilità di dichiarare la presenza di una fattispecie per la quale non risulta obbligatoria l’asseverazione sulla congruità delle spese, attraverso l’apposizione della ”X” nel campo ”Edilizia Libera”. ALFA precisa che la compilazione di tale campo non esclude, tuttavia, la possibilità di apporre il visto di conformità ad opera del professionista fiscale, il quale ”attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”; questo a conferma della non necessità di includere anche l’asseverazione sulla congruità della spesa fra tali presupposti, in quanto ­ ad avviso dell’Istante ­ non obbligatoria per legge nel caso di specie.

 A fronte delle considerazioni riportate, l’Istante osserva: ”(…) si ritiene che per gli interventi in edilizia libera, al fine di rientrare nell’ipotesi di esclusione dalla responsabilità ai sensi del comma 6­bis dell’art. 121 sopra citato, sia sufficiente ­ fatta salva, naturalmente, la presenza degli altri documenti richiesti dalla norma: (i) l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;

(ii) la selezione del campo ”Edilizia Libera” sul modello di comunicazione, senza necessità di acquisire l’asseverazione sulla congruità delle spese in quanto non richiesta dalla norma”.

Per tutto quanto sopra indicato, l’Istante, ai fini di escludere la propria responsabilità solidale, intende raccogliere tutta la documentazione prevista dal comma 6­bis dell’articolo 121 del decreto ­legge del 19 maggio 2020, n. 34, precisando di essere in possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi; e ”richiedendo la possibilità, per i ragionamenti già esposti […], di non essere obbligata alla predisposizione della sola asseverazione della congruità delle spese di cui alla lettera e) del comma 6­bis dell’articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34”.

Parere dell’agenzia delle entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma di riferimento relativamente agli interventi effettuati.

Sempre preliminarmente si rappresenta che resta, in ogni caso, impregiudicata l’attività dell’Amministrazione finanziaria finalizzata alla valutazione della sussistenza o meno, in capo all’istante o agli eventuali acquirenti dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, della necessaria diligenza, secondo quanto chiarito, tra l’altro, nelle Circolari n. 33/E del 2022 e n. 27/E del 2023. A tal riguardo, infatti, nei predetti documenti di prassi è stato precisato che permane sempre ­ a prescindere dal possesso della documentazione elencata al comma 6­bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio ­ la responsabilità a titolo di ”dolo” (elemento soggettivo che deve essere verificato sia al momento dell’acquisto del credito da bonus edilizi e anche al momento di presentazione della delega di pagamento modello F24 contenente la compensazione con un credito che potrebbe essere ”inesistente”, in tal modo rendendo ininfluente il possesso della documentazione elencata al comma 6­bis).

Su tutti i predetti aspetti rimane impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, l’articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. ”Decreto Rilancio”) al comma 1 lettera a) ha disposto che ”I soggetti che sostengono, negli anni […omissis …], spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (…)”.

Il comma 6 del medesimo articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che ”Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi” (sottolineatura aggiunta).

Successivamente, ad opera del decreto legge del 11 novembre 2021, n. 157 (cd. ”Decreto Antifrodi”), è stato inserito il comma 1­ter il quale dispone che ”Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo (…)

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13­bis.

L’appena citato comma 1­ter è stato successivamente oggetto di modifiche da parte dell’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022); tra queste si sottolinea l’inserimento ­ rispetto alla formulazione originaria ­ delle seguenti previsioni in tema di asseverazioni da richiedere al fine di poter applicare lo sconto in fattura: ”b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13­bis (…). Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” (sottolineatura aggiunta).

A fronte della presenza di crediti sorti senza la sopra citata documentazione, in quanto precedenti all’introduzione del comma 1­ter all’articolo 121, è intervenuto il decreto legge del 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo al comma 1­bis.2 dell’articolo 14:

Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto­ legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1­ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione (…) che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1­ter” .

Al riguardo sono stati forniti chiarimenti, cui si rinvia per il dettaglio, con le Circolari n. 33/E del 2022 e n. 27/E del 7 settembre 2023.

Così ricostruito il quadro giuridico applicabile alla fattispecie, L’Istante rappresenta: (i) di aver effettuato interventi che dichiara rientrare nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020 (”Decreto Rilancio”), n. 34, e nella definizione di ”edilizia libera”, così come richiamata dallo stesso articolo; (ii) di aver applicato lo sconto in fattura per i citati interventi, ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 121 del Decreto Rilancio; (iii) di voler beneficiare dell’esclusione di responsabilità solidale per tali interventi, come da comma 6­bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio; (iv) di essere in possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici per i citati interventi.

Tanto premesso, chiede conferma di non dover richiedere anche l’asseverazione della congruità delle spese, soluzione che parrebbe supportata dalla combinata lettura letterale delle norme del comma 1­ter e del comma 6­bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio (introdotto con l’articolo 2 del decreto legge del 16 febbraio 2023, n. 11, c.d. ”Decreto Cessioni”).

Dall’analisi del più volte citato comma 6­bis si rileva, preliminarmente, che al di fuori delle ipotesi di ”colpa grave” (e di divieto di acquisto dei crediti di cui all’articolo 122­bis, comma 4, del Decreto Rilancio, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio), come chiarito nei predetti documenti di prassi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:

-­ di aver acquisito il credito d’imposta;

-­ di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

In particolare, alla lettera e) in relazione alla predetta documentazione si indica ”asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici” (sottolineatura aggiunta).

Con la citata Circolare n. 27/E  del 2023, al riguardo, è stato specificato che il comma 6­bis deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 6­quater, con il quale è stato previsto che il «mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6­bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza (…)».

Tutto ciò premesso, e fermo restando come precisato in premessa che, in ogni caso, non è possibile riconoscere aprioristicamente alcuna esenzione dalla responsabilità solidale in capo ai fornitori/cessionari, stante il tenore letterale della disposizione qui in commento, deve ritenersi condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante per cui il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo ”quando obbligatorie per legge”.