La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22743 del 09 novembre 2016, ha affermato che nel processo tributario sono inutilizzabili i documenti, compresi i registri e la contabilità, richiesti dall’Amministrazione Finanziaria in sede amministrativa e non esibiti dal contribuente salvo che il contribuente dimostri che l’omissione è dipesa da cause a sé non imputabili, quali la forza maggiore, il fatto del terzo o il caso fortuito. Gli Ermellini hanno fatto richiamo al costante orientamento della Suprema Corte (vedi Cassazione, sezioni unite, n. 45 del 25.02.2000, Cassazione, n. 24503 del 01.12.2015).
I giudici del palazzaccio hanno chiarito cosa debba intendersi per “rifiuto” del contribuente ad esibire i documenti richiesti affermando che il rifiuto “implica la coscienza e la volontà dell’azione intesa ad impedire la esibizione dei documenti richiesti dai verificatori e dunque presuppone la esistenza ma anche la disponibilità di tali documenti da parte del contribuente”.
Pertanto per i giudici di legittimità il rifiuto non è ravvisabile nei casi in cui l’ostensione della prova sia impedita da cause non imputabili al contribuente:
- forza maggiore;
- fatto del terzo;
- caso fortuito.
Le conclusioni raggiunte della Corte devono ritenersi applicabili sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA. L’interpretazione sistematica della norma tributaria “costituzionalmente orientata agli artt.3, 24 e 53 Cost.” ha permesso di estendere la disciplina prevista nell’ambito delle imposte dirette a quella dell’imposta sul valore aggiunto riguardo agli effetti processuali dell’omessa esibizione dei documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza in occasione degli accessi.
Per la Corte ai fini dell’IVA va tenuto conto di una ulteriore limitazione, laddove di prevede che l’inutizzabilità probatoria dei documenti favorevoli al contribuente non esibiti all’Amministrazione finanziaria non si applica nei confronti del contribuente che “depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per cause a lui non imputabili”.
Alla luce di quanto evidenziato, sia in materia IVA che ai fini delle imposte dirette, se il contribuente non ha proceduto alla consegna dei documenti richiesti dall’Amministrazione Finanziaria per cause di forza maggiore, potrà utilizzare nel processo tributario tale documentazione, seguendo le regole ordinarie.
Pertanto qualora il contribuente non consegna la contabilità richiesta dall’Ammininistrazione Finanziaria in sede di accertamento, poi non può pretendere che questi documenti vengano presi in considerazione in suo favore in sede processuale. Gli Ermellini, a tal proposito, chiariscono che “i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione all’Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell’amministrazione resistente”.
Articolo 32, commi 3 e 4, Dpr n. 600 del 1973 – Articolo 52, Dpr 633 del 1972 – Inutilizzabilità nel processo tributario della documentazione che il contribuente ha rifiutato di esibire precedentemente all’ufficio – Il contribuente deve dimostrare l’eventuale causa di forza maggiore quale causa ostativa all’esibizione.
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