AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 ottobre 2019, n. 420
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 -Documento commerciale e ventilazione dei corrispettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, che svolge attività di commercio al minuto, effettua la vendita di oltre 10.000 articoli soggetti ad aliquote IVA diverse e, dato che non dispone di un sistema informatico in grado di leggere tramite scanner dette aliquote, utilizza il metodo della ventilazione per la liquidazione dell’imposta.
Ciò detto, poiché l’istante è obbligato, a far data dal 1° luglio 2019, alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, avendo un volume di affari superiore a 400.000 euro, e deve rilasciare alla clientela il documento commerciale,come previsto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, chiede se sia possibile omettere in esso l’indicazione dell’aliquota IVA applicata, adottando l’istante il metodo della ventilazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene possibile emettere il documento commerciale senza l’indicazione dell’aliquota IVA applicata, considerato che nell’allegato tecnico al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n.182017, è prevista un’apposita stringa dove indicare la scelta del metodo della ventilazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che”A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
In base alla disposizione richiamata tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 – fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, “[…] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati […]” (cfr. comma 3 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015).
In attuazione di tale previsione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate proti. n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile 2019, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché predisposte apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato “Tipi dati per corrispettivi -versione 6.0”, è indicata un’apposita stringa informatica (4.1.3) in cui specificare l’applicazione del metodo della ventilazione dell’IVA sui corrispettivi.
Nel medesimo provvedimento è stato definito, nell’allegato ad esso dedicato, il Layout del documento commerciale che prevede l’esposizione dell’aliquota IVA applicata; sono state, tuttavia, individuate delle codifiche per poter indicare, nel documento, l’eventuale esenzione, non imponibilità ed altri casi di esclusione dell’IVA.
Pertanto, nel caso prospettato, al fine di evitare l’indicazione dell’aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all’atto della cessione dei singoli beni perle motivazioni evidenziate dall’istante, è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura “AL – Altro non IVA”.
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