Cassazione sentenza n. 16453 del 11 aprile 2013
Utilizzo di documentazione errata formalmente
La corte di Cassazione ha statuito un importante principio in materia fiscale <<la sostanza prevale sulla forma>>. Infatti l’utilizzo di documentazione errata formalmente ma corretta nella sostanza non configura il reato di dichiarazione fraudolente.
Il documento emesso e/o utilizzato “errato nella forma” ma “veridico nella sostanza”. La sostanza della documentazione che prevale sulla forma salva dall’accusa di “dichiarazione fraudolenta”, legata ad “operazioni inesistenti” e teoricamente finalizzata ad “evadere le imposte sull’Iva e sui redditi”.
Il caso in oggetto è riferito ad una “nota di credito comprensiva di Iva”, la cui descrizione era identificata come “acconto su fornitura” e riportata “nella dichiarazione annuale”. Ad avviso dei giudici di primo e di secondo grado, è lapalissiano che l’obiettivo è stato quello di “ridurre sia l’imponibile che l’Iva” della società, con riferimento ad alcuni lavori per un importo pari a 180mila euro, ciò perché “la fattura corrispondente a detto importo non conteneva alcuna detrazione della somma portata dalla nota di credito”. Quindi, secondo i giudici, non si è trattato di “errore” del liquidatore, ma di “condotta di evasione, determinata dalla volontà di far figurare contabilmente un ricavo complessivo inferiore rispetto a quello effettivo”.
Ad avviso dei giudici della Suprema Corte di Cassazione, tale deduzione logica è erronea. Perché “è incontestato non solo che il documento (la nota di credito) era stato emesso dallo stesso autore della dichiarazione”, ma che esso “si riferiva, comunque, ad una operazione economica realmente eseguita, e per un importo assai superiore rispetto alla nota di credito”.
I giudici della Suprema Corte con maggior evidenza affermano che, “l’operazione effettuata riguardava, in effetti, un acconto su fornitura (che sarebbe seguita soltanto in un secondo tempo per il complessivo importo regolarmente fatturato)”. Quindi “solo il documento fiscale adoperato doveva ritenersi incongruo, ma da un punto di vista formale e non sostanziale”, e, aggiungono i giudici, se, “ferma restando la veridicità dell’operazione”, il liquidatore della società “avesse utilizzato per l’acconto sulla fornitura una fattura, anziché una nota di credito, la sua condotta sarebbe stata assolutamente ineccepibile”.
Per questo, l’utilizzo di “un documento errato nella forma ma veridico nella sostanza” – e che nulla modificava “in ordine alla veridicità dell’operazione” avendo rilievo l’indicazione “reale di una somma peraltro inferiore rispetto a quella poi fatturata nella sua integralità per effetto della prestazione” – è da ritenere corretto, col relativo inserimento “nella dichiarazione tra gli elementi passivi fittizi”.
Ciò comporta che “l’uso erroneo del documento fiscale”, in presenza “di una operazione reale”, esclude l’ipotesi di reato contestata nei confronti del liquidatore della società.
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