CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 01 ottobre 2018, n. 74
Domanda di iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, all’albo unico dei consulenti finanziari – sezione consulenti finanziari autonomi
Ti informo che l’OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ha stabilito che, a far data dal 2 luglio 2018, i Consulenti finanziari autonomi e le Società di consulenza finanziaria possono presentare domanda di iscrizione all’albo senza sostenere la prova valutativa prevista ex lege, purché già operanti alla data del 31 ottobre 2007 e in possesso, per le persone fisiche (anche esponenti aziendali), dei requisiti di cui all’art. 7 D.M. n. 206/2008,
Varrà ricordare che quest’ultima norma consente, ai fini dell’accesso all’albo, l’esonero dalla prova valutativa prevista dall’art. 2, co. 2, del medesimo Decreto e avente ad oggetto l’accertamento della conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo. L’esonero può essere ottenuto dai soggetti in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo (art. 2, co. 1). Varrà evidenziare altresì che, ai fini dell’esonero, devono ricorrere i requisiti di cui all’art. 31 del d.lgs. 58/98 e relative disposizioni di attuazione.
I dottori commercialisti e gli esperti contabili aventi diritto potranno inviare tempestivamente le domande di iscrizione, che saranno istruite dall’Organismo nei termini procedi menta li di 180 giorni, ai fini dell’iscrizione nella nuova sezione dei Consulenti finanziari autonomi dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
L’OCF ha precisato che, dalla data di avvio dell’operatività dell’Albo Unico (al più tardi 1° dicembre 2018), potranno operare solo i soggetti iscritti nelle relative sezioni.
Dalla data di avvio dell’operatività dell’Albo Unico ed entro sei mesi dalla stessa, i consulenti finanziari autonomi in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 D.M. n. 206/2008 potranno continuare a presentare la domanda di iscrizione con esonero dalla prova valutativa, ma non potranno più operare e dovranno attendere la delibera di iscrizione per poter nuovamente svolgere l’attività.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.organismocf.it/web/area pubblica/societaecfautonomi/societaecfautonomi
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