AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 novembre 2018, n. 66
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
La società [ALFA] (di seguito società istante o istante) fa presente quanto segue:
– nel 2009 ha concluso con la società [BETA] un contratto per la vendita di un impianto […], denominato […] matricola […], per un corrispettivo di euro […] oltre IVA;
– a seguito di problematiche di avvio e di messa a punto di detto impianto, la società istante ha emesso la fattura n. […] del […] per un imponibile di euro […] ed IVA di euro […] che la [BETA] ha pagato come da accordi;
– la società [BETA], tuttavia, ha ricevuto in data […] l’avviso di accertamento n. […], relativo al periodo d’imposta 2012, con il quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato ad imposizione l’importo di euro […], pari all’IVA di cui alla fattura testé citata;
– secondo l’Amministrazione finanziaria tale fattura era riconducibile più ad un risarcimento danni riconosciuto dalla [BETA] alla società istante che quale corrispettivo di servizi ricevuti e, pertanto, la natura risarcitoria dell’importo era da ricondurre ad un’operazione fuori campo IVA, con conseguente illegittima detrazione IVA per euro […] operata dalla [BETA];
– nonostante le contestazioni formulate dalla [BETA] nelle relative memorie e nell’istanza di accertamento con adesione presentata in data […], l’Agenzia delle entrate ha confermato la propria pretesa: la [BETA] ha quindi, in data […], sottoscritto l’accertamento con adesione n. […] e ha versato, in data […], la somma di euro […] comprensiva di sanzioni ed interessi;
– successivamente la [BETA] ha preteso dalla società istante la restituzione dell’imposta indebitamente addebitatale in fattura e definitivamente accertata dall’Agenzia delle entrate e versata all’erario;
– l’IVA addebitata in fattura era stata regolarmente versata in sede di liquidazione e, quindi, la società istante avrebbe diritto di ottenere la restituzione della somma pagata alla [BETA], come oramai statuito dall’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA);
– l’articolo 8, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 ha inserito nel decreto IVA l’articolo 30-ter che al comma 2 stabilisce “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.
Ciò posto, la società istante chiede se debba necessariamente presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, del decreto IVA, dell’IVA restituita alla [BETA] (a seguito dell’accertamento subito dalla stessa) o se possa richiedere a quest’ultima l’emissione di una nota di variazione, registrarla nei propri registri IVA e portarla in detrazione in sede di liquidazione periodica IVA (entro al massimo la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento dell’IVA di rivalsa al cessionario/committente del servizio) ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene più agevole richiedere alla [BETA] l’emissione di una nota di variazione IVA di euro […] con conseguente registrazione della medesima in diminuzione dell’IVA a debito e con suo recupero nella prima liquidazione IVA periodica utile, ai sensi del disposto di cui all’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA.
Laddove non sia condivisa la soluzione prospettata, l’istante chiede di poter conoscere le modalità operative per ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta alla [BETA] (ed all’epoca versata all’erario), in conseguenza dell’esercizio del diritto di rivalsa spettante a quest’ultima quale cessionario/committente del servizio prestato.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dall’istante non è condivisibile non potendo applicarsi, al caso di specie, le disposizioni di cui all’articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Tale norma, infatti, legittima il cedente/prestatore, chiamato a versare una (maggiore) IVA accertata relativa ad una operazione dal medesimo resa, ad esercitare il diritto di rivalsa nel confronti del cessionario/committente, una volta effettuato il pagamento dell’imposta dovuta, mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
Non è, quindi, ammissibile che la società istante chieda al proprio cliente l’emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA, non avendo la società [BETA] effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini IVA per cui ricorre l’obbligo di certificazione. Né l’esercizio del diritto civile alla restituzione dell’IVA indebitamente corrisposta può essere documentato con fattura o nota di variazione.
Il quesito posto dall’istante trova, invece, soluzione nell’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 “Legge Europea 2017”, in cui è stato previsto all’articolo 30-ter, comma 1, che “il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Il successivo comma 2, invece, stabilisce che “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”. La novella di cui al comma 2 consente al cedente o prestatore di presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente.
Al riguardo, si osserva che, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’IVA non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo.
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’istante afferma che il cessionario/committente ha versato – a seguito di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo n. 218 del 1997 – l’IVA che aveva indebitamente detratto. Per l’effetto l’istante può presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto IVA, a decorrere dalla data di rimborso dell’IVA a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al cliente, alla Direzione provinciale competente (in analogia con quanto previsto con riferimento ai rimborsi ex articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992).
[…].
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