AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2020, n. 38
Donazione azioni societarie – esenzione ex articolo 3, comma 4 – ter del TUS
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante è titolare di un pacchetto azionario pari al 51,94 per cento della società per azioni ” X S.P.A.”, costituita in Italia e di nazionalità italiana. L’istante intende donare ai propri due figli, in comunione tra loro, la nuda proprietà dell’intero pacchetto azionario di cui è titolare, riservando per sé l’usufrutto vitalizio delle relative azioni.
L’istante rappresenta, inoltre, che, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 2352, comma 1 del codice civile, intende contestualmente attribuire ai due figli, donatari, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria della suddetta società, diritto che verrebbe esercitato da questi ultimi a mezzo di un rappresentante comune (ex articolo 2347 del C.C.), diverso dall’usufruttuario, nominato al momento della donazione.
Infine, l’istante fa presente che, l’atto di donazione conterrebbe la dichiarazione circa la volontà dei donatari di mantenere il controllo della società per un periodo di almeno cinque anni dalla data del suddetto trasferimento.
Premesso quanto sopra, l’interpellante chiede di conoscere se sia applicabile all’atto di donazione, di cui alla fattispecie rappresentata, l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di successioni e donazioni, di seguito TUS) per i trasferimenti di partecipazioni sociali mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo delle società ai sensi dell’articolo 2359,comma 1 del C.C.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’istante, le condizioni previste dal citato articolo 3, comma 4-ter, del TUS, ai fini dell’esenzione in parola, risultano integrate nella fattispecie rappresentata – di donazione ai figli, in comunione tra loro, del diritto di nuda proprietà dell’intero pacchetto azionario di maggioranza – in quanto con la contestuale attribuzione, ai donatari-nudi proprietari, del diritto di voto, ex articolo 2352 del C.C., gli stessi acquisirebbero, congiuntamente, il controllo di diritto sulla società ex articolo 2359, comma 1, n.1) del C.C.
Pertanto, detta donazione può, a parere dell’istante, beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del TSU, nel rispetto della ratio della norma, volta a favorire il passaggio generazionale dell’impresa ai discendenti. A sostegno della propria tesi, l’istante richiama la circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E con la quale è stato chiarito, tra l’altro, che l’agevolazione in argomento è applicabile anche nella fattispecie di donazione dell’intero pacchetto azionario di controllo posseduto dal donante, in favore dei figli, in comproprietà tra loro. In tale ipotesi, è stato chiarito che i diritti dei comproprietari devono essere esercitati, ai sensi dell’articolo 2347 del codice civile, da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, dispone che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1),del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.”
Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società,per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il predetto trattamento agevolativo spetta, quindi, esclusivamente ai beneficiari discendenti o coniuge del disponente, sempreché rendano contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa (Risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75/E).
Il mancato rispetto dell’impegno assunto in tal senso comporta la decadenza dall’agevolazione concessa e il conseguente recupero dell’imposta dovuta, nonché l’applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.
Con la Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in ordine all’ambito applicativo della riportata disposizione, nonché alle condizioni richieste dalla norma per l’accesso al beneficio.
Per quanto qui d’interesse, in particolare, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73,comma 1, lett. a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e cioè “società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato”, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.
Tale ultima disposizione definisce la nozione di “controllo di diritto” che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Al riguardo occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 2351 del c.c, “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario”.
Generalmente, dunque, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria spetta all’usufruttuario, tuttavia, la citata disposizione non preclude la facoltà di stabilire, con apposito accordo (“salvo convenzione contraria”), una diversa attribuzione del diritto di voto (ad esempio, ai nudi proprietari).
Inoltre, come chiarito con la Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, nell’ipotesi in cui una partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, venga frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente; mentre nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 C.C., il beneficio viene sempre riconosciuto.
L’agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà,a condizione che, ai sensi del citato articolo 2347 C.C., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E e Risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75/E).
Quanto alla fattispecie in esame, in cui il donante intende trasferire la nuda proprietà del pacchetto azionario di maggioranza, unitamente al diritto di voto, si ritiene integrato, ai fini della fruizione del beneficio dell’esenzione, il presupposto della sussistenza, in capo ai beneficiari, di una situazione di controllo di diritto,come stabilisce l’articolo 3, comma 4-ter, del TUS. Il controllo societario, infatti,verrà trasferito ai donatari-nudi proprietari, in virtù di una convezione ex articolo 2352,comma 1 del C.C., da stipularsi contestualmente all’atto di donazione.
Pertanto, si condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo la quale l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del citato TUS, sia applicabile anche all’atto di donazione di cui alla fattispecie in esame, sempreché i donatari dichiarino di voler detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento.
Si precisa, tuttavia, che, poiché il controllo societario deriva dal possesso, in comproprietà, dei diritti di nuda proprietà di partecipazioni societarie, con diritto di voto, il venir meno della comunione prima del decorso dei cinque anni dal trasferimento delle quote, comporterebbe la perdita del requisito del controllo e,dunque, la decadenza dal beneficio, con pagamento dell’imposta nella misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
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