La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23943 depositata il 22 ottobre 2013 intervenendo in materia di contribuzione IVS gestione commercianti ha statuito che se un soggetto è socio della controllante e amministratore della srl commerciale (la controllata), ma che il controllo indiretto della srl è solamente un espediente, tale soggetto non può limitarsi alla mera iscrizione alla gestione separata per la sua attività nella controllata, ma è soggetto al pagamento dei contributi IVS alla gestione speciale commercianti.
Gli Ermellini con la sentenza in commento hanno confermato, in linea anche con la Corte Costituzionale (Sentenza n. 15/2012), che i rapporti in questione sono esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208 della Legge n. 662/1996 (contribuzione sull’attività prevalente): pertanto, è lecito il regime di doppia contribuzione. Come conseguenza, per il manager in questione sono dovuti sia i contributi a carico della società da versare alla gestione separata per l’attività di amministratore, sia i contributi alla gestione commercianti dovuti personalmente dal soggetto interessato in qualità di socio della stessa, seppur con controllo “indiretto”.
I giudici di legittimità nelle motivazioni hanno rammentato il principio di diritto delle Sezioni unite, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno così statuito: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 – che prevede che l’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”.
Inoltre la Corte Suprema nel condividere e ritenere corretto la motivazione dei giudici di merito nel caso di specie ha precisato che “la peculiarità del caso in esame, costituita dal fatto che i ricorrenti non sono soci della “V. srl”, bensì della “Immobiliare fratelli V. srl”, non incide sulla decisione, in quanto nel giudizio di merito si è accertato che la srl di cui i ricorrenti sono soci detiene il 96,66% del capitale sociale della V. srl. Da tale accertamento la Corte ha tratto la conseguenza, con giudizio di merito argomentato e adeguatamente motivato, che i ricorrenti controllano e conducono l’attività della Va. srl, di cui gestiscono l’attività commerciale consistente nella lavorazione e i vendita del pesce congelato.”
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