Agenzia delle Entrate – Risposta n. 578 del 25 novembre 2022
Dossier titoli all’estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Common reporting standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società di Intermediazione Mobiliare istante (di seguito ”Istante” o ”SIM”) intende offrire un servizio d’investimento su dossier titoli detenuti presso banche non residenti da persone fisiche residenti in Italia.
Ai fini dello svolgimento del predetto servizio di investimento, è prevista:
- l’apertura da parte del cliente persona fisica residente in Italia di un conto corrente e un dossier titoli (di seguito, rispettivamente, il ”Conto Corrente Estero” e il ”Conto Deposito Estero” e, congiuntamente, i ”Conti Esteri”) presso una banca estera (di seguito, ”Banca Estera”);
- l’apertura da parte della la SIM di un conto corrente per conto terzi presso una banca italiana (di seguito, il ”Conto SIM”).
L’Istante precisa che il cliente italiano stipulerà con la SIM un ”contratto quadro” avente ad oggetto «la prestazione dei servizi di gestione di portafogli, consulenza in investimenti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari» (di seguito, il ”Contratto”), conferendo alla SIM la procura ad operare sui Conti Esteri a fronte di ordini da lui stesso impartiti ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell’ambito del mandato gestorio.
I Conti Esteri sono dedicati al compimento delle sole operazioni connesse al servizio di investimento.
In base al Contratto (cfr. punto 1) il cliente si impegna:
- a incassare sul Conto Corrente Estero i redditi e i proventi relativi a quanto depositato nel Conto Deposito Estero;
- non effettuare prelievi di contanti dal Conto Corrente Estero;
- incaricare la SIM ad operare sui Conti Esteri, senza limitazioni, anche in conflitto di interessi e con sé stessa, anche al fine di consentire, i prelievi e i disinvestimenti necessari, inter alia, per l’adempimento di ogni obbligo impositivo e di pagamento previsto dalla normativa fiscale italiana a carico della SIM;
- dotare la SIM dei fondi eventualmente necessari nel caso in cui le disponibilità nei Conti Esteri non fossero sufficienti a consentire di assolvere l’incarico (in assenza di fondi la SIM non darà seguito all’ordine).
La SIM si riserva di opporre al cliente eventuali vincoli di legge, regolamentari o contrattuali impeditivi o limitanti l’esecuzione di ordini.
É, inoltre, previsto che la SIM potrà liquidare o prelevare le attività depositate sui Conti Esteri, qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del cliente.
Il Contratto prevede, altresì, che la SIM verifichi e controlli, contabilmente, le operazioni sui Conti Esteri e adempia ad ogni obbligo di comunicazione previsto dalla normativa fiscale italiana, per le operazioni effettuate e la natura degli strumenti finanziari detenuti nei Conti Esteri.
Il Contratto prevede che il cliente non possa disporre delle somme depositate sul Conto Corrente Estero, se non per il tramite del Conto SIM e, allo stesso modo, i prelievi di titoli dal Conto Deposito Estero devono avvenire per il tramite della SIM.
La SIM provvederà ad accreditare sul Conto Corrente Estero le somme ricevute dal cliente e non immediatamente utilizzate, e le somme provenienti da eventuali atti compiuti su incarico del cliente e, in genere, ogni altra somma derivante dall’amministrazione o gestione dei Conti Esteri.
Gli impegni assunti dal cliente, nonché le deleghe e i poteri attributi alla SIM, sono resi noti ed accettati dalla Banca Estera attraverso le ”Istruzioni permanenti e procura limitata a terzi” (di seguito ”Istruzioni”), fermi restando, in ogni caso, gli eventuali obblighi di segnalazione e di monitoraggio in capo alla SIM in relazione alle operazioni compiute dal cliente in violazione degli impegni assunti.
In particolare, le Istruzioni prevedono che la Banca Estera può accreditare il Conto Corrente Estero solo con somme provenienti dal Conto SIM italiano e che, con riferimento ai trasferimenti in uscita, la Banca Estera può eseguire le istruzioni per il trasferimento di somme detenute sul Conto Corrente Estero solo se disposte a favore del Conto SIM in Italia.
La Banca Estera può eseguire istruzioni per il trasferimento di attività detenute nel Conto Deposito Estero solo per il tramite della SIM. Il cliente non potrà effettuare prelievi in contanti ed emettere assegni o dare disposizioni diverse da quelle appena indicate con riferimento ai trasferimenti in uscita.
Il cliente affida all’Istante il compito di calcolare ed effettuare le ritenute e imposte sostitutive sui proventi derivanti dalle operazioni effettuate sul Conto Deposito Estero, conferendo una procura limitata a favore della SIM per l’addebito sul Conto Corrente Estero del cliente degli importi per il pagamento delle imposte. In mancanza della liquidità necessaria, la SIM è autorizzata dal cliente a vendere tramite l’intermediario estero gli strumenti finanziari presenti nel Conto Deposito Estero.
Il cliente autorizza la SIM ad ottenere tutte le informazioni relative ai Conti Esteri. In virtù di questa autorizzazione, la Banca Estera invierà una copia di tutta la corrispondenza relativa al conto alla SIM.
Nel Contratto il cliente viene edotto del fatto che l’eventuale compimento di atti in violazione degli impegni assunti «comporta l’obbligo della SIM di effettuare le comunicazioni previste dalle norme fiscali italiane (articolo 1, D.Lgs. 167 del 1990 e art. 10 del D.Lgs. 461 del 1997), nonché ogni eventuale altra segnalazione prevista dalla legge nonché la cessazione del ruolo di sostituto d’imposta o responsabile d’imposta della SIM in relazione alle attività fuoriuscite dalla relazione oggetto dell’incarico» (punto 2).
L’Istante rappresenta che in relazione al rapporto con il cliente, lo stesso potrà optare per l’applicazione del regime fiscale del risparmio amministrato o gestito di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, esplicitando tale scelta in apposito allegato al Contratto.
In dipendenza delle previsioni contrattuali sopra descritte si verificano i seguenti flussi iniziali:
- il cliente trasferisce il denaro dal proprio conto corrente detenuto presso una banca italiana al Conto SIM in Detto denaro, a sua volta, sarà trasferito dal Conto SIM al Conto Corrente aperto a nome dal cliente presso la Banca Estera;
- il cliente trasferisce i titoli dal proprio dossier titoli detenuto presso una banca italiana al Conto Deposito aperto a suo nome presso la Banca Estera.
In merito alla descritta fattispecie, la SIM istante chiede se:
- possa ricevere dal cliente l’opzione per il regime fiscale del risparmio amministrato (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461);
- possa ricevere dal cliente l’opzione per il regime fiscale del risparmio gestito (di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997)
- il cliente sia esonerato dall’obbligo di compilare il quadro RW (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167);
- siano oggetto di comunicazione i bonifici in entrata e in uscita dal Conto SIM da o verso il Conto Corrente detenuto a proprio nome dal cliente presso la Banca Estera (ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990);
- siano soggetti ad imposta di bollo i prodotti finanziari depositati sul Conto Deposito detenuto a nome del cliente presso la Banca Estera, ai sensi dell’articolo 13, commi 2bis e 2ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- vi sia «un concreto interesse a ricevere dall’Autorità fiscale estera le comunicazioni FATCA, CRS e Direttiva 2011/16/UE in relazione a rapporti finanziari amministrati o gestiti da un intermediario finanziario italiano, ancorché intestati direttamente al cliente».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al primo quesito, la SIM ritiene di poter ricevere dai clienti l’opzione per il regime del risparmio amministrato in quanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, le SIM sono annoverate fra gli intermediari finanziari che possono ricevere tale opzione.
A tal fine, l’Istante evidenzia che in precedenti documenti di prassi è stata confermata la possibilità di ricevere 1’opzione per il regime del risparmio amministrato da parte di un intermediario non intestatario del rapporto di custodia dei titoli e delle altre attività finanziarie del cliente (cfr. Risoluzioni 16 gennaio 2019, n. 5/E, 1° settembre 2016, n. 71/E, 8 marzo 2012, n. 23/E e 31 maggio 2011, n. 61/E).
In merito al secondo quesito, l’Istante evidenzia che il modulo operativo, del servizio di gestione patrimoniale individuale, utilizzando un mandato gestorio su conti correnti e dossier intestati al cliente, è già stato oggetto di chiarimenti nei documenti di prassi, anche se riferito a conti detenuti presso intermediari italiani (risoluzione 16 febbraio 2015, n. 16/E). Pertanto, a parere dell’Istante non vi sarebbe alcuna preclusione a poter ricevere l’opzione per il regime del risparmio gestito da parte di un intermediario italiano, anche qualora le attività siano depositate presso un intermediario non residente. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, il contribuente può esercitare l’opzione mediante comunicazione sottoscritta al soggetto al quale è stato affidato il mandato di gestione.
In relazione al terzo quesito, l’Istante ritiene che non vi sia alcun obbligo di monitoraggio fiscale in capo al cliente italiano in quanto le attività in esame sono affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario residente che, come chiarito nei documenti di prassi, assoggetta a tassazione tutti i redditi finanziari derivanti dalla gestione che non siano stati tassati alla fonte a titolo d’imposta (o che non siano esenti da imposta), ed effettua le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria richieste dalla legislazione italiana.
Relativamente al quarto quesito, l’Istante ritiene che non sussistano gli obblighi di comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 per i bonifici in entrata e in uscita dal Conto SIM in Italia, provenienti o destinati al Conto Corrente detenuto a proprio nome dal Cliente presso la Banca Estera, né da parte dell’Istante né da parte della banca italiana presso la quale è detenuto il Conto SIM.
In particolare, per quanto riguarda gli eventuali obblighi della Banca Italiana, poiché il titolare del conto presso quest’ultima è la SIM istante, mancherebbe il presupposto di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, mentre per quanto riguarda gli eventuali obblighi della SIM si verificherebbero le condizioni di esonero previste dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997 secondo cui gli obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero effettuati dalla clientela non si applicano per quelli relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto stesso, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.
In relazione al quinto quesito, l’Istante ritiene che, sui titoli depositati dal cliente sul Conto Deposito detenuto a suo nome presso la Banca Estera, la SIM sia tenuta ad applicare l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2bis e 2ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.P.R. n. 642 del 1972, come previsto dall’articolo 5 del provvedimento 5 giugno 2012, mentre la persona fisica non sarebbe tenuta al pagamento dell’IVAFE di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto legge dicembre 2011, n. 201 in quanto dette attività finanziarie non si considerano detenute all’estero. Con riferimento al sesto quesito, in seguito all’adesione dell’Italia al Common Reporting Standard (”CRS”) e all’applicazione dell’articolo 8 della Direttiva 2011/16/UE, a parere dell’Istante non ci sarebbe alcun interesse da parte dell’Amministrazione finanziaria ad ottenere dalle autorità estere informazioni relative a rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per i regimi del risparmio amministrato e gestito e che, inoltre, sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti. Tale interpretazione, del resto, sarebbe coerente con le considerazioni che portano ad escludere, con riferimento alle medesime attività finanziarie, obblighi di monitoraggio fiscale.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si fa presente che la presente risposta non implica una valutazione in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e delle disposizioni regolamentari della Consob in relazione al modello operativo delle prestazioni di investimento descritte.
Ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 prevede la possibilità che il contribuente assolva l’imposta sostitutiva dovuta sia mediante la dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 5, sia per il tramite di intermediari abilitati attraverso i regimi opzionali di cui agli articoli 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e 7 (cd. regime del risparmio gestito).
Al riguardo va sottolineato che il ricorso del contribuente agli intermediari non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’intermediario, che presuppone, quindi, uno stabile rapporto di mandato o di deposito.
Oltre all’applicazione da parte dell’intermediario dell’imposta sostitutiva dovuta, l’opzione per tali regimi comporta l’esclusione dall’obbligo di monitoraggio previsto dall’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 in relazione al denaro e le altre attività finanziarie detenute all’estero.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, recante la disciplina del regime del risparmio amministrato, prevede che «Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), cbis) e cter) del comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67] del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall’articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».
Il comma 3 di tale disposizione prevede che l’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti indicati dal citato comma 1, tra i quali sono espressamente previste le società di intermediazione mobiliare.
Come chiarito nelle risoluzioni 31 maggio 2011, n. 61/E e 8 marzo 2012, n. 23/ E, seppur con riferimento a un rapporto di mandato fiduciario, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame da parte di un intermediario abilitato, è necessaria la sussistenza di un rapporto di amministrazione. Al riguardo, è stato precisato che attraverso tale rapporto, infatti, il contribuente conferisce alla fiduciaria un mandato all’esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato e interviene nei flussi reddituali rivenienti dallo stesso, consentendo in tal modo alla fiduciaria stessa di assoggettarli a tassazione o, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, di effettuare le previste comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, per l’applicazione del regime del risparmio amministrato nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è altresì necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, sia espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.
Quanto sopra chiarito, circa il regime fiscale del risparmio amministrato da parte delle società fiduciarie con l’incarico di amministrare attività depositate presso una banca estera, costituisce un riferimento utile per la valutazione dell’applicazione del medesimo regime fiscale allo schema operativo proposto dall’Istante.
Con la sottoscrizione della Contratto, da cui consegue il conferimento del mandato, il cliente instaura con la SIM istante un rapporto, basato su uno stabile rapporto di mandato e di deposito, custodia o amministrazione, presupposto per consentire l’applicazione del regime del risparmio amministrato (cfr. risoluzione n. 23/E del 2012). Inoltre, nello schema operativo proposto è assicurato l’intervento della SIM istante in relazione all’assolvimento degli obblighi propri del sostituto di imposta; più precisamente, la SIM sarebbe incaricata «ad operare sui Conti, senza limitazioni, anche in conflitto di interessi e con sé stessa, anche al fine di consentire, i prelievi e i disinvestimenti necessari: (a) per l’adempimento di ogni obbligo impositivo e di pagamento previsto dalla normativa fiscale italiana (…) a carico della SIM anche quale sostituto d’imposta o di responsabile del versamento».
Come specificato nelle «Istruzioni permanenti e procura limitata a terzi», per effetto del mandato conferito, «alla SIM è affidato il ruolo di sostituto d’imposta per il Cliente ai sensi della normativa fiscale italiana» e, pertanto, il cliente affida alla SIM il compito di calcolare ed effettuare le ritenute e imposte sostitutive sui proventi derivanti dalle operazioni effettuate sul Conto Deposito Estero. Per consentire alla SIM istante di adempiere a quanto appena precisato, il cliente le conferisce una procura limitata «in virtù della quale la SIM viene autorizzata ad addebitare gli importi per il pagamento delle imposte sui conti del Cliente. In mancanza della liquidità necessaria per eseguire tali addebiti, la SIM è esplicitamente autorizzata dal Cliente a vendere tramite intermediario finanziario autorizzato gli strumenti finanziari presenti» nei Conti Esteri. L’incarico prevede, peraltro, che la SIM possa liquidare o prelevare le attività depositate sui Conti Esteri, qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del cliente (cfr. punto 1 del Contratto). Al riguardo, in linea con la risoluzione n. 61/E del 2011, si ritiene necessario precisare che l’accordo contrattuale deve prevedere che la SIM possa esercitare tale potere senza alcun limite e/o condizione.
Pertanto, nel caso di specie, sulla base della documentazione contrattuale allegata, si ritiene che lo schema del rapporto che la SIM istante intende proporre alla propria clientela italiana, con l’apertura del conto corrente e custodia titoli esteri, sia idoneo all’applicazione del regime del risparmio amministrato da parte del medesimo.
Con riferimento al secondo quesito, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, recante la disciplina del regime del risparmio gestito, al comma 1 prevede che
«I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 [n.d.r. ora 44] e 81 [n.d.r. ora 67], comma 1, lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo».
Al fine dell’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio gestito il contribuente instaura con un intermediario qualificato, tra cui sono comprese le società di intermediazione mobiliare, un rapporto di gestione del patrimonio affidato a detti intermediari (cfr. articolo 1, comma 2, decreto del Ministro delle Finanze 22 maggio 1998).
Nel caso di specie, l’Istante è una SIM regolarmente autorizzata a prestare il servizio di investimento di ”gestione di portafogli” di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, e rientra pertanto tra le entità abilitate ad applicare, su opzione del cliente, il regime del risparmio gestito di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Tenuto conto che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato con il cliente, sono garantite le medesime condizioni sopra illustrate ai fini dell’adempimento degli obblighi di sostituzione d’imposta da parte dell’Istante, si ritiene che tale regime opzionale possa essere applicato dalla SIM anche nel caso in cui il servizio di gestione del patrimonio viene fornito con un mandato gestorio su conti correnti e deposito titoli intestati al cliente presso un intermediario non residente.
Con riferimento al terzo quesito concerne la sussistenza o meno, in capo al cliente, degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 per le attività depositate presso la Banca Estera per effetto del Contratto, vale a dire dell’eventuale obbligo di compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi, occorre fare riferimento alle previsioni contenute nel comma 3 del citato articolo 4. Tale disposizione stabilisce che i suddetti obblighi «non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento alle attività finanziarie oggetto del Contratto sottoscritto con la SIM, che applica la ritenuta a titolo d’imposta ovvero l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché le imposta sostitutive di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, il cliente è esonerato dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale, in quanto tutti i redditi di natura finanziaria sono sottoposti a tassazione definitiva dalla SIM.
Con riferimento al quarto quesito, l’Istante chiede un parere in merito agli obblighi di comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 per i bonifici in entrata e in uscita dal Conto SIM, provenienti o destinati al Conto Corrente detenuto a nome del cliente presso la Banca Estera.
Tale disposizione stabilisce un obbligo di segnalazione all’Amministrazione finanziaria da parte degli intermediari bancari e finanziari e altri operatori che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cd. normativa antiriciclaggio), di importo pari o superiore a 5.000 euro, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.
Alla medesima normativa occorre fare riferimento per individuare gli intermediari bancari e finanziari tenuti a tale adempimento: tra questi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono indicati sia le banche sia le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del TUF.
Nel caso di specie, l’Istante ha rappresentato che la banca italiana interviene nei trasferimenti transfrontalieri di mezzi di pagamento per conto della stessa SIM, che non rientra tra i soggetti (persona fisica, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati) nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di segnalazione di cui citato articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 del trasferimento di mezzi di pagamento da e verso l’estero.
Al riguardo, si ritiene che, essendo il conto intestato alla SIM, sebbene i trasferimenti verso l’estero siano effettuati a favore di persone fisiche residenti in Italia (ossia dei clienti della SIM intestatari dei conti presso la Banca Estera), nei confronti della banca italiana presso cui è detenuto il Conto SIM non sussista alcun obbligo di segnalazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
Detto obbligo, invece, sussiste in capo alla SIM che, in virtù del Contratto, effettua i trasferimenti transfrontalieri per conto di persone fisiche residenti.
Quanto agli eventuali obblighi di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria e del relativo esonero, si rinvia a quanto già precisato con la risoluzione n. 61/E del 2011 e alle istruzioni al quadro SO del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (Modello 770).
Resta fermo che il rapporto di amministrazione o di gestione del portafoglio descritti nell’istanza di interpello costituisce oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Con riferimento al quinto quesito riguardante l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642 del 1972, si ricorda che per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, il comma 2ter dell’articolo 13, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto prevede che l’imposta si applica nella misura proporzionale del 2 per mille per le ”Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati”.
In merito alla corretta interpretazione del citato comma 2ter dell’articolo 13 è necessario fare riferimento al decreto ministeriale 24 maggio 2012 recante le «Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari». In particolare, all’articolo 1, lettera a), del citato Decreto Ministeriale è stabilito che per ente gestore si intende «il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria (TUB), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma».
Al riguardo, si ritiene che la SIM possa essere qualificata quale ”ente gestore”, poiché nella fattispecie in esame agisce «secondo le disposizioni del TUF».
Nella circolare 48/E del 21 dicembre 2012 è stato chiarito, inoltre, ”Rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2 ter della Tariffa anche i prodotti finanziari detenuti all’estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti”.
Pertanto, nel caso di specie, l’obbligo di applicazione, versamento e dichiarazione dell’imposta di bollo ricade sulla SIM.
Con riferimento all’ultimo quesito, con il quale viene richiesto se vi sia «un concreto interesse a ricevere dall’Autorità fiscale estera le comunicazioni FATCA, CRS e Direttiva 2011/16/UE in relazione a rapporti finanziari amministrati o gestiti da un intermediario finanziario italiano, ancorché intestati direttamente al cliente», si osserva che la normativa UE e CRS citate non prevedono una limitazione degli obblighi di comunicazione e scambio automatico dei dati in funzione della prevedibile proficuità degli stessi per il controllo su posizioni finanziarie.
Ciò premesso, il quesito in esame chiede in sostanza una valutazione sull’utilità, ai fini della compliance, di determinati flussi informativi, valutazione che esula dall’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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