La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18615 del 05 agosto 2013 interviene in materia di sicurezza sul lavoro e licenziamento ha affermato che il lavoratore, dipendente di una società che esegue la manutenzione di una raffineria, che si rifiuta, in più riprese, di ritirare i dispositivi di protezione individuali (Dpi), può essere legittimamente licenziato.
Gli Ermellini nell’esaminare il ricorso proposta dal dipendente, avverso la decisione della Corte Territoriale, lo ha ritenuto infondato e pertanto respinto. Infatti per la corte d’appello secondo la quale il lavoratore aveva il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, compreso l’obbligo di utilizzo dei DPI, ai fini della sicurezza del lavoro.
I giudici di legittimità hanno osservato che rientra nei poteri del datore di lavoro inibire la prestazione lavorativa al dipendente, qualora la stessa non avvenga in condizioni di sicurezza, poichè potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per l’integrità fisica del lavoratore.
Il fatto, quindi, che il subordinato, nonostante avesse preso cognizione dell’ordine di servizio che gli imponeva l’uso dei DPI, ha omesso di ritirare gli stessi, rende legittimo, da parte del datore di lavoro, impedire l’accesso del lavoratore sul luogo di lavoro; inoltre, è legittimo il provvedimento del licenziamento, a seguito del grave comportamento complessivo del lavoratore.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che si era più volte rifiutato di ricevere questi dispositivi venendo così meno al dovere di svolgere l’attività lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro. Inoltre, benché avesse avuto ben due sanzioni disciplinari, il dipendente aveva ulteriormente rifiutato di svolgere i compiti di servizio che gli imponevano il ritiro dei dpi.
A questo punto il datore di lavoro gli ha inibito l’accesso sul luogo di lavoro per violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro. Inoltre, valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo del dipendente si procedeva al conseguente licenziamento.