Con la risposta fornita con l‘interpello n. 33 del 11 dicembre 2013 il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione dell’arco temporale in cui il DURC non potrà essere rilasciato qualora vi siano violazioni, da parte del datore di lavoro, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al DM 24 ottobre 2007, recante i contenuti analitici e le modalità di rilascio del Documento in oggetto.
L’interpello è stato inoltrato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con cui ha chiesto di conoscere il parere sulla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”.
L’articolo 9 del DM 24 ottobre 2007 stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nel citato allegato, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati in corrispondenza di ciascuna violazione (pari anche a 24 mesi), non rilevando l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
Per cui in riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1176, della Legge n. 296/2006 la presenza di una causa ostativa limita il rilascio del DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.
Con l’interpello in esame il Ministero puntualizza che il periodo di efficacia delle cause ostative decorrono, come precisato anche dalla circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata), sempre che non vi sia stata estinzione delle violazioni con la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta, ipotesi per le quali non sussiste il presupposto della causa ostativa.
Inoltre per il Ministero del lavoro indica a titolo esemplificativo che non sarà possibile godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione – liberamente scelto dal datore di lavoro e non soggetto a decadenze – ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC.
Neppure sarà possibile, invece, usufruire, sempre a titolo di esempio, per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.
A termine del periodo di “inibizione”, l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi quelli di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
Il Ministero del lavoro ricorda, infine, anche la novità introdotta dall’articolo 31, comma 8-ter, del Decreto Legge n. 69/2013, il quale estende a 120 giorni, dalla data di rilascio, la validità del Durc “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-ter, sentenza n. 9483 depositata il 17 luglio 2019 - Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la…
- Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario - la partecipazione nella società di persone eduta nel corso del 2019, non precluda l’accesso del contribuente al regime forfetario - Risposta 04 giugno 2019, n. 181 dell'Agenzia delle Entrate
- Regime forfetario - Art. 1, co. 54-89, della legge n. 190 del 2014 - Cause ostative di cui alle lett. d-bis) e d-ter) del co. 57 - Trasferimento residenza in Italia - Chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero - Inizio rapporto…
- Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario - la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se…
- Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario - Pensionamento intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017 - Risposta 27 maggio 2019, n. 161 dell'Agenzia delle Entrate
- Non costituisce cause ostative al regime c.d. forfetario il rapporto di lavoro che preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 - Risposta 16 settembre 2019, n. 382 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…