Il Durc di congruità della manodopera diventa obbligatorio quando si verificano entrambi i seguenti presupposti:
- lavori edili – pubblici o privati – di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008 da parte di un’impresa affidataria, per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai lavori privati, il Durc di congruità è obbligatorio solo se le opere sono di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro. Ai fini della verifica della soglia, quindi, rilevano anche le opere non edili, fermo restando che la congruità riguarda sempre e solo i lavori edili;
- invio della denuncia di inizio lavori (DNL) alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, non rilevando a tal fine gli altri adempimenti effettuati verso l’Inail.
L’obbligo del Durc di congruità è esteso anche alle imprese non iscritte alla Cassa edile/Edilcassa, potendo accedere al portale Cnce_Edilconnect (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect ), in cui vanno inseriti i dati per richiedere la congruità, tutte le imprese affidatarie, anche se non iscritte alla Cassa edile/Edilcassa.
Rilascio del DURC di congruità
La Cassa Edile/Edilcassa è obbligata al rilascio del DURC di congruità entro 10 giorni dalla richiesta presentata dall’impresa affidataria (o dal soggetto da essa delegato) oppure dal committente.
Il DURC di congruità della manodopera per i lavori pubblici è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati il DURC di congruità dell’incidenza della manodopera deve essere richiesto prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Irregolarità sulla congruità della manodopera
Nei casi in cui il costo della manodopera, incluso il lavoro autonomo, non raggiuga le percentuali di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale “edile” dell’opera previsti nell’accordo del 10 settembre 2020 (tabella soprariportata), scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, tra cui anche l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare.
Nei casi di scostamento pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza di manodopera la Cassa Edile/ Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’invito alla regolarizzazione da parte della Cassa Edile/Edilcassa determina le seguenti conseguenze:
- la regolarizzazione entro il termine di 15 giorni da parte dell’impresa attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;
- superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
DURC di congruità e Bonus edilizi
Anche in tema di superbonus edilizio ed ai Bonus diversi dal Superbonus con l’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2022 ha evidenziato che anche in tali casi dell’obbligo del DURC di congruità affermando che “per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008. Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato D.M. n. 143 del 2021”.
Inoltre da quanto chiarito dell’Agenzia delle entrate, si può dedurre che la mancata richiesta del Durc di congruità all’impresa affidataria (e quindi la mancata produzione del documento) non può di per sé determinare il disconoscimento della detrazione edilizia in capo al committente.
Sulla base della faq n. 6 della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), evidenzia che “In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal D.M. 41/1998”, ha risposto che “Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del D.M. 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”)”.
Va però considerato che:
- la faq del CNCE dovrebbe riferirsi alla detrazione spettante all’impresa che esegue l’intervento edilizio;
- la faq del CNCE è del 15 febbraio 2022, quindi antecedente alla circolare 19/E/2022;
- il Durc di congruità della manodopera non è presente nelle check list formulate dal CNDCEC e dalla FNC, né è generalmente richiesto dalle banche cessionarie dei bonus fiscali nell’ambito dell’attività di controllo, sebbene svolta in modo a dir poco scrupoloso.