CNCE – Comunicato 06 aprile 2020
Durc – Emergenza COVID – 19
Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 700/2020 con la quale si è comunicato che, a fronte delle indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, il Durc rientra nell’alveo dell’art. 103 del DL n. 18/2020 (Cura Italia) e che, pertanto, tutti i Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020″, anche alla luce delle istruzioni fornite da ultimo dagli Istituti previdenziali, in accordo con lo stesso Ministero del Lavoro e dalle parti sociali nazionali, si precisa ulteriormente quanto segue.
Tutti i Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 hanno una validità prorogata al 15 giugno 2020.
Le istruttorie in corso e in scadenza in questi giorni riguardanti una nuova richiesta a fronte di un Durc (fattispecie COVID 19) scaduto nell’intervallo di tempo di cui sopra (31 gennaio 2020 – 15 aprile 2020), potranno essere esitate, con tutte le verifiche del caso da parte della Cassa come di consueto e ponendo la stessa in atto tutte le azioni volte al recupero dei crediti in ottemperanza alle disposizioni contrattuali in merito. I portali Inps e Inail daranno modo, comunque, al richiedente di recuperare il Durc scaduto e con validità prorogata al 15 giugno 2020 (Cfr. Indic. oper. allegate).
Si richiede alle Casse di perseverare nell’azione di monitoraggio e di recupero della regolarità secondo le norme contrattuali, in ossequio anche alle disposizioni attualmente in vigore e fermo restando quanto previsto dalle parti sociali per far fronte all’emergenza (cfr. Accordo Parti Sociali 23 marzo 2020).
Per tutte le nuove richieste di Durc, pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) al 15 aprile 2020 compreso (fattispecie COVID 19 EXTRA), da parte di soggetti non in possesso di un documento in scadenza nell’intervallo citato (31 gennaio 2020 – 15 aprile 2020) e per le quali deve avviarsi un’istruttoria per mancata regolarità, queste dovranno considerarsi, secondo l’orientamento dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, cui hanno dato seguito le istruzioni operative fornite dagli Istituti previdenziali prima e quelle della CNCE dopo, nell’ottica di garantire quell’unitarietà consolidata che sempre ha caratterizzato il Durc, in base alle seguenti indicazioni.
Da una lettura dell’art. 103 del DL Cura Italia orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili, tutte le verifiche della regolarità contributiva devono essere effettuate assumendo gli stessi criteri e, pertanto, per le nuove richieste di Durc pervenute nell’intervallo suddetto (17 marzo 2020 – 15 aprile 2020), anche in ottemperanza ai meccanismi di verifica dettati dalla normativa sul Durc (art. 3, DM 30 gennaio 2015), le Casse dovranno considerare la posizione di regolarità dell’impresa con riferimento ai pagamenti scaduti al 31 agosto 2019. Tutti i Durc rientranti in questa fattispecie, richiesti nell’arco temporale ut supra esposto, indipendentemente dalla data di istruzione della richiesta non possono e non devono avere una validità diversa da quella stabilita per il 15 Giugno 2020.
Stante la portata di tale interpretazione, evidentemente rischiosa per il sistema nel suo complesso, si invitano le Casse in indirizzo, a seguire pedissequamente tutte le regole previste dalle parti sociali e dalla contrattazione nazionale e territoriale al fine di garantire con la massima efficacia il recupero della regolarità da parte dei soggetti coinvolti. Si raccomanda in particolare una puntuale verifica rispetto agli eventuali contenziosi in corso fra la Cassa e l’impresa richiedente il Durc (COVID 19 EXTRA).
In tal senso si chiede alle Casse di segnalare tempestivamente alla CNCE tutte le fattispecie che rientrano nell’ultima casistica sopra indicata (COVID 19 EXTRA) al fine di creare una banca dati specifica, per garantire alla Commissione nazionale di svolgere un monitoraggio costante, mediante un’azione sinergica con gli uffici legali coinvolti nell’azione di recupero delle Casse, secondo modalità che saranno appositamente comunicate, per perseguire tutte le azioni necessarie affinché, soprattutto i beneficiari della “moratoria” in corso possano rientrare al più presto nell’alveo della regolarità, a tutela di tutto il sistema.
La Commissione, anche per il tramite delle parti sociali, sta predisponendo tutte le azioni opportune con gli altri istituti previdenziali e con il Ministero del Lavoro volte a garantire il ritorno alla normalità nelle verifiche scaduto il periodo emergenziale e, pertanto, ad oggi, per ciò che riguarda le richieste di Durc, a partire dal 16 aprile prossimo.
A partire da tale data, infatti, riprenderanno ad applicarsi, per le richieste di Durc, le normali regole dettate dalla normativa in materia, fermo restando le previsioni della parti sociali in merito per il periodo emergenziale o, comunque le ulteriori eventuali disposizioni che si comunicheranno in maniera tempestiva.
È scopo della Commissione, inoltre, intraprendere un percorso di proficua collaborazione con gli Istituti previdenziali e con il Ministero del Lavoro per una gestione del post – emergenza all’insegna di una uniformità di azioni volte a garantire un graduale riequilibrio del mercato del lavoro e un monitoraggio costante degli attori in esso coinvolti.
Si allega, infine, una scheda tecnica con specifiche operative per le Casse che ricomprende le diverse fattispecie di richieste Durc che possono profilarsi nel periodo in corso.
Allegato
Indicazioni operative per le Casse
1) Per le istruttorie in corso di Durc richiesti prima del 17 marzo 2020 da parte di soggetti in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in caso di irregolarità la Cassa, nell’impossibilità di annullare l’istruttoria come indicato da Inps e Inail, la porterà a termine con esito di irregolarità ove esistente (verrà poi annullata dai portali degli Istituti, qualora ciò non avvenisse la Cassa potrà richiedere l’annullamento tramite PEC alla sede Inps competente territorialmente) e il richiedente potrà recuperare attraverso il portale Inps o Inail il vecchio Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la cui validità è protratta al 15 giugno 2020. | Durc COVID_19 |
2) Per le istruttorie in corso di Durc richiesti prima del 17 marzo 2020 di soggetti non in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 le istruttorie saranno portate a termine regolarmente dalle Casse, con l’eventuale invito a regolarizzare e/o con il rilascio della regolarità contribuiva (120 giorni). | Durc |
3) Per tutte le nuove richieste di Durc effettuate dal 17 marzo al 15 aprile 2020 alfine di chiudere un’istruttoria positiva come indicato dagli Istituti, a fronte di una segnalazione in BNI, la Cassa deve necessariamente procedere alla regolarizzazione, all’interno della BNI, del periodo interessato dalla richiesta del Durc on Line, laddove vi siano irregolarità nei termini di pagamenti scaduti al 31 agosto 2019 e per i periodi successivi. Tale regolarizzazione temporanea (c.d. convenzionale) sarà verificata alla scadenza della proroga amministrativa (come avviene attualmente per le rateizzazioni). La Cassa Edile/Edilcassa, pertanto, a fronte di una istruttoria collegata ad una richiesta di durc-online nel periodo suddetto, procede valutando il periodo di competenza interessato dal credito, chiudendo l’istruttoria alternativamente: irregolare nel caso in cui il credito vantato sia per periodi di competenza luglio 2019 o antecedenti; regolare in tutti gli altri casi (procedendo alla preventiva regolarizzazione convenzionale in BNI). Si ricorda che laddove si proceda con la regolarizzazione convenzionale dei periodi di competenza successivi a luglio 2019, la Cassa Edile/Edilcassa, oltre alla segnalazione alla CNCE di tali casistiche, al termine del periodo di emergenza procederà alla verifica della situazione dell’impresa, segnalando ove necessario quest’ultima come irregolare nel caso in cui la stessa non avesse ancora ottemperato al versamento del dovuto | DurcCOVID_19_EXTRA (c.d. regolarizzazione convenzionale) |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- INPS - Messaggio 25 maggio 2020, n. 2162 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 02 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 03 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare…
- CNCE - Comunicato 23 marzo 2020 - Validità del DURC ex art. 103 del D.L. Cura Italia - Emergenza COVID_19
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 14 ottobre 2020 - Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…