Con l’art. 31 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 viene modificato la normativa vigente sull’esclusione dalle gare pubbliche per DURC irregolare se la stessa viene regolarizzata entro 15 giorni. Infatti, le recenti modifiche legislative, hanno razionalizzato la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, apportando alcune correzioni – meramente funzionali ma di notevole impatto per le aziende – nel Codice degli appalti pubblici, il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
La nuova disciplina ha infatti modificato – introducendo alcune semplificazioni – l’articolo 118 del Codice, con un opportuno allentamento di alcune “tagliole” previste dalla norma.
La principale novità è sicuramente quella contenuta nell’articolo 31, comma 8 del Dl n. 69/2013, che ai fini della verifica del rilascio del Durc, in caso di mancanza di requisiti per il rilascio, prima di emettere il documento negativo (che segnala pertanto la presenza di debiti del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali o assicurativi) o prima dell’annullamento del documento già rilasciato, l’ente competente a rilasciare il documento ha l’obbligo di informare l’interessato o il suo consulente del lavoro, con l’uso della posta elettronica certificata, del motivo della irregolarità riscontrata, indicandone analiticamente le ragioni e invitando il soggetto interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione.
Tale disposizione incontra certamente il favore degli operatori e degli imprenditori, poiché da un lato non attenua minimamente i controlli e i meccanismi di esclusione dalle gare o dalla sottoscrizione di contratti, di coloro che risultano non essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dall’altro lato, però, consente ai datori di lavoro di rimediare immediatamente a errori formali, dimenticanze, o a versamenti non eseguiti per momentanea carenza di liquidità.
Il termine di quindici giorni concesso dall’Amministrazione all’interessato per adeguare la propria posizione a quanto stabilito dalla legge, appare infatti assolutamente congruo e tale da non rallentare in modo sensibile i già farraginosi meccanismi delle gare pubbliche. Peraltro, assicura al datore di lavoro che sia incorso in violazioni minime o comunque sanabili, di rimanere in corsa negli appalti pubblici o di ottenere il pagamento del dovuto dalla pubblica amministrazione.
Il comma 3 dell’art. 31 del Decreto legge n. 69/2013 introduce l’altra importante novità riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione che prevede, in caso in cui sia riscontrata una inadempienza contributiva (non sanata nei quindici giorni), il soggetto pubblico tenuto al pagamento tratterrà ora solamente l’importo corrispondente all’inadempimento, provvedendo direttamente al versamento di questa somma agli enti previdenziali e assicurativi a credito ed emettendo regolarmente il certificato di pagamento in favore dell’imprenditore per il residuo.
Precedentemente era invece previsto il blocco dell’intero pagamento, con la conseguenza che anche per piccoli debiti contributivi o assicurativi l’imprenditore si vedeva sospesa l’erogazione di tutto il dovuto, spesso con sproporzioni assolutamente evidenti, con la conseguenza di privare l’azienda di liquidità importanti.
Anche questo provvedimento è certamente da ritenere positivo, poiché assicura comunque l’adempimento degli obblighi da parte dell’imprenditore – poiché la pubblica amministrazione trattiene il dovuto – ma, corrispondentemente, consente il pagamento di somme pacificamente dovute per lavori o servizi già prestati.
Con le nuove norme il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio in via telematica, anche ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva, per l’aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto, per il pagamento dei saldi. Deve essere nuovamente acquisito per il saldo finale. Prima delle modifiche introdotte dal Dl n. 69/2013, il Durc aveva una validità massima di tre mesi. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del Durc è estesa a 180 giorni, e il documento deve essere acquisito dalla stazione appaltante con strumenti informatici.
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