CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ORDINANZA 23 aprile 2013, n.1465

no al durc per singola gara, consiglio di stato ordinanza n. 1465 del 2013,1. Ai sensi dell’art. 11, comma 8, d.lgs. 163 del 2006, può desumersi il generale principio che l’atto conclusivo della procedura di gara è sempre e comunque l’aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia, poiché, diversamente ragionando, l’aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere diversa valenza provvedimentale (e lesività) a seconda che la verifica de qua sia stata o meno condotta, come pure può accadere, prima dell’aggiudicazione medesima, il che urta contro la logica complessiva del sistema normativo in esame.

2. Non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, sicché disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; nella circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35; nella circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145) non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem.


PRECEDENTI
Conforme

Sulla prima massima: Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2012, n. 1516. Sulla seconda massima: Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6487.

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  1. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ORDINANZA 23 aprile 2013, n.1465