In tema di rilascio del DURC il ministero del Lavoro e delle politiche sociali prima con la circolare n. 37/0001766 del 24.01.2013 e con l’interpello n. 02/2013 ha affermato che l’irregolarità dei versamenti contributivi nei confronti di soci di società di capitali non ha effetto sul rilascio del Durc. In essa si chiarisce che, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali, non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del Durc.
Tale orientamento viene confermato anche dall’INPS che con proprio messaggio del 21 marzo 2013, n. 4925 interpreta nel medesimo senso la circolare ministeriale non lasciando spazio a dubbio alcuno. Nel punto n. 2 del predetto messaggio viene precisato che «delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.»
Il Ministero del Lavoro ha chiarito il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci delle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci.
Diversa è la situazione per le società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione in cui tale verifica appare necessaria.
La problematica riguarda le verifiche che vengono effettuate dall’Istituto durante l’istruttoria del documento unico di regolarità contributiva e che di regola riguardano il soggetto titolare del rapporto contributivo per il quale viene richiesta la verifica, ma che vengono estese alla verifica della regolarità anche relativamente alla posizione del socio.
Le fattispecie, in tal caso, possono essere differenti in quanto l’obbligo contributivo per taluni soggetti nasce per essere soci della medesima società (es. società artigiana), ma in alcuni casi in quanto il medesimo svolge altra attività autonoma che fa scaturire l’obbligo di iscrizione (ad esempio alla gestione dei INPS dei commercianti o magari l’ha svolta in passato e risultano pendenze contributive).
In buona sostanza, le irregolarità del socio, talvolta riverberano effetti, nel corso dell’istruttoria, nel procedimento di rilascio del certificato di regolarità relativamente alla posizione della società.
Se da un lato tale procedura può apparire discutibile in quanto i soggetti titolari del rapporto contributivo sono differenti, dall’altro il ragionamento interpretativo che consente di assumere un convincimento idoneo a cogliere la finalità del DURC, ma soprattutto di verificarne la legittimità alla disciplina che lo regola, occorre allargare il ragionamento alla tipologia di società ed alla posizione del socio.