Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 ha chiarito che le aziende che hanno dei debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantano crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il DURC attestante la loro regolarità contributiva. Nel documento vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 13 marzo 2013 in attuazione del contenute nel comma 5 dell’articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).
La norma regolamenta il rilascio del DURC, con attestazione della regolarità contributiva, in presenza di crediti certificati certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di una stessa impresa.
Per cui la presenza della certificazione dell’esistenza di crediti verso la pubblica amministrazione consente, in base alla normativa di cui sopra, consente alle aziende di ottenere la regolarità contributiva anche se, in realtà, presentano una posizione debitoria aperta, non avendo provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.
In presenza della certificazione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”. Si tratta, pertanto, di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.
Il titolare dei crediti certificati dovrà comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.
Per cui ai fini del rilascio, gli Enti previdenziali e le Casse edili, del DURC con regolarità contributiva, possono verificare l’esistenza delle certificazioni dei crediti attraverso la Piattaforma informatica in cui inseriranno il codice acquisito, dall’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.
Analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario.
Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.
Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.
In attesa che tutto il procedimento vada a regime, il ministero ricorda che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma informatica trasmesse via Pec o direttamente esibite; in tal caso, il tutto soggiace alla responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato.
Pur trattandosi di una procedura speciale di rilascio del Durc, il ministero afferma che il suo termine di validità resta fissato in 120 giorni dalla data del rilascio. Il documento di regolarità che verrà emesso riporterà la dicitura «ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012», unitamente alle altre informazioni identificative del credito.
Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano – tra l’altro – che il credito certificato può essere ceduto o se ne può richiedere un’anticipazione ma solo se è stato estinto il debito indicato sul Durc. In tal caso, dovrà essere prodotto un ulteriore documento di regolarità contributiva aggiornato, alla banca o all’intermediario finanziario.
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