L’INPS con proprio messaggio n. 21027 del 20 dicembre 2013 interviene in tema di rilascio del DURC ha fornito importanti chiarimenti nei casi di dilazione dei debiti presso l’agente della riscossione, Equitalia.
In tale ipotesi il Durc deve essere rilasciato con esito regolare, tranne che non si accerti il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. In particolare, l’intervento dell’Istituto si è reso necessario in seguito a richieste di chiarimenti e per la delicatezza della materia.
In particolare con le modifiche apportate dall’articolo 52 del decreto legge 69/2013 all’articolo 19 del Dpr 602/73, nella parte in cui disciplina la dilazione del pagamento presso l’agente della Riscossione, prevedono che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
L’Istituto previdenziale puntualizza che sono stati riconsiderati gli effetti che derivano da tale previsione ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva in sede di emissione del documento unico di regolarità contributiva, tenendo conto anche della formulazione dell’articolo 5 del Dm 24 ottobre 2007. Il decreto dispone che la regolarità sussiste «in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole».
Per cui, dopo aver, stato sentito anche il ministero del Lavoro sull’argomento e salvo successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari, viene chiarito che l’innovazione normativa operata dal decreto legge 69/2013 riguardante l’ipotesi di decadenza dalla rateizzazione autorizzata dall’agente concessionario per il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata massima può essere di 72 rate (“piano ordinario”) ovvero di 120 rate (“piano straordinario”) permette di affermare che solo allo scadere del termine di moratoria previsto dal comma 3 dell’articolo 19 possa ritenersi non più operante la previsione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a). Ne deriva, che per la complessa articolazione che l’applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, la valutazione sul persistere del titolo al pagamento rateale accordato da Equitalia non può avvenire internamente all’Inps. L’irregolarità potrà essere attestata, solo dopo la trasmissione, sui sistemi informatici di colloquio con Equitalia, della notizia della decadenza registrata da Equitalia.
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