Con la legge 98/2013 introduce semplificazioni amministrative anche con procedure di deroga ai fini del Durc in presenza di appalti con committenti privati. In base alle nuove disposizioni, negli appalti conferiti da committenti privati il documento unico di regolarità contributiva (Durc), previsto dall’articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), non è richiesto in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati, senza ricorso a imprese, direttamente in economia dal proprietario dell’immobile.
Con il termine “lavori in economia” va inteso quei lavori in cui il committente privato ricorre a maestranze o lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili per ristrutturare o apportare piccole modifiche alla sua proprietà. In tal caso il proprietario è esonerato dal chiedere il Durc all’istituto o alla cassa edile.
Per la legge 98/2013 deve riguardare lavori di manutenzione, non della realizzazione di un nuovo manufatto, quand’anche di modeste dimensioni. Non rientra nel termine di manutenzione l’ampliamento, ovvero la demolizione e conseguente ricostruzione del fabbricato sullo stesso sito. Qualora sia corretta l’interpretazione sopra esposta, l’ipotesi di legge è più riduttiva rispetto all’interpretazione data dal ministero del Lavoro, con lettera circolare 848/04, sulla portata dell’articolo 86, comma 10, del Dlgs 276/03 (ora trasfuso nell’articolo 90, comma 8, del Testo unico sulla sicurezza), il quale impone l’obbligo di Durc. Nell’articolo 86 il legislatore fa sempre riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici o a lavoratori autonomi. Tali indicazioni avevano indotto il ministero a concludere che l’ambito d’attività che esula dall’applicazione del Durc fosse quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati (con ausilio di manodopera o di lavoratori autonomi) indipendente dall’attività di manutenzione.
Pertanto è importante che il Ministero chiarisca il significato da attribuire al contenuto del comma 1-bis dell’articolo 31 della legge 98, allorché individua i lavori privati di manutenzione, abbia modificato il comma 10 dell’articolo 86 nella parte in cui si rivolge alle opere delle imprese.
Fuori dall’eccezione, per gli appalti privati, il committente o responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del Testo unico, il quale, tra gli altri elementi, prevede anche il possesso del Durc in corso di validità. Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno (per esempio, nove giorni di lavoro per 20 operai) e in cui i lavori non comportino rischi particolari individuati nell’allegato XI del Testo unico sulla sicurezza, il requisito di idoneità tecnico-professionale, invece, potrà essere soddisfatto mediante produzione delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Cdc, corredato di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal richiamato allegato XVII e quindi in sostituzione anche del Durc.
Secondo il rinvio fatto dal comma 8-bis dell’articolo 31 e fino al 31 dicembre 2014, anche negli appalti privati il Durc nei 120 giorni dalla data dell’emissione conserva tutta la sua validità ed efficacia nelle varie fasi dell’appalto, a cui conseguono anche eventuali pagamenti, salvo che nel saldo, per il quale, conformemente a quanto avviene nell’appalto pubblico, dovrà essere chiesto un nuovo Durc. In caso di inadempienze contributive dell’appaltatore nei confronti degli istituti o della cassa edile, si ritiene che questi abbiano l’obbligo di invitare l’interessato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, il che permetterà la regolare emissione del Durc.
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