Il Documento di Valutazione Rischi (DVR), di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, deve essere fornito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dall’RSPP, dal RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato. Tale obbligo è prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08).
Tale adempimento della certezza della data trova la sua evidente ratio nella necessità avvertita dal legislatore di porre rimedio alla tendenza di retrodatare il documento, che infatti risulta in tal modo quasi impossibile.
Quando il legislatore ha imposto la cosiddetta “data certa” ha richiesto la prova con validità erga omnes della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente a un dato evento.
La data indica il tempo di formazione della scrittura e, quindi, sia del documento sia dell’atto in esso rappresentato e comprende l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno.
Uno degli strumenti più utilizzati per adempiere al soprascritto obbligo è risulta anche molto pratico è l’apposizione presso un ufficio postale del timbro apposto direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico.
Questa soluzione, oltre ad essere poco costosa, si presenta di agevole attuazione in quanto il documento datato con il timbro postale è restituito immediatamente.
La procedura è regolamentata dalla disposizione di servizio 6 settembre 2007, n. 93, e si articola nelle seguenti fasi operative:
la stampa della documentazione e la sua rilegatura in modo che non sia possibile aggiungere o rimuovere pagine (in modo cioè da formare un corpo unico);
l’apposizione, sul documento di valutazione dei rischi, dell’indicazione, datata e sottoscritta sulla prima pagina del documento, del numero delle pagine, preceduta dalla dizione “documento a corpo unico”;
l’apposizione, sulla prima pagina del documento, della dicitura “si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa”, seguita da data e firma;
affrancatura sul primo foglio e richiesta all’ufficio postale dell’apposizione del timbro che annulli l’affrancatura.
La mancanta di attestazione della redazione del Documento Valutazione Rischi entro la scadenza prevista dalla Legge (31/05/2013 per chi ha meno di 10 lavoratori) viene contestata al datore di lavoro come “mancata elaborazione del DVR”, e il contravventore, qualora abbia comunque redatto il DVR, andrà ammesso al pagamento di 1/4 dell’ammenda con la prescrizione “ora per allora” (la sanzione prevista è riportata nell’ art. 55 c. 1 l. a: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro).
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