La Corte di Giustizia dell’UE, sezione prima, con la sentenza depositata il 7 novembre 2024 nella causa C-594/23, intervenendo in tema di IVA nella cessione di un terreno, ha statuito che ” L’articolo 12 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:
un’operazione di cessione di un terreno provvisto, alla data di tale cessione, esclusivamente di fondazioni di costruzioni ad uso abitativo costituisce una cessione di un «terreno edificabile», ai sensi di tale articolo. “
La vicenda ha riguardato una società danese che aveva acquistato un bene immobile utilizzato fino ad allora come campeggio. Dopo qualche anno procedeva alla suddivisione di tale bene immobile in diversi lotti e, l’anno successivo, su alcuni di tali lotti sono stati installati collegamenti per l’elettricità, l’acqua, il riscaldamento e le fognature. Dopo aver ottenuto le licenze edilizie iniziava la realizzazione di fondazioni su alcuni di detti lotti. L’Amministrazione finanziari danese emetteva un provvedimento in relazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) da versare per la cessione di terreni provvisti di fondazioni di costruzioni ad uso abitativo. La società impugnava tale atto innanzi al giudice tributario danese. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso della società, ritenendo che che la cessione di tali sedici lotti costituisse non già un’operazione soggetta all’IVA ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, punto 9, lettera b), della legge relativa all’IVA modificata, bensì un’operazione esente da IVA ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, punto 9, della legge relativa all’IVA, che esentava dall’IVA tutte le cessioni di beni immobili. L’Amministrazione finanziaria danese impugnava la decisione. I giudici di appello decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale.
I giudici dell’UE hanno preliminarmente hanno ricordato che “la direttiva IVA prevede un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (sentenza del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, C‑308/16, EU:C:2017:869, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
(…) La direttiva IVA tiene quindi conto del carattere professionale e abituale dell’esercizio di attività economiche come criteri generali per attribuire alle persone che esercitano tali attività la qualità di soggetto passivo dell’IVA. Tuttavia, tali criteri vengono ampliati in relazione alle operazioni immobiliari, poiché, conformemente al suo articolo 12, paragrafo 1, tale direttiva consente agli Stati membri di considerare parimenti come un soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente [articolo 12, paragrafo 1, lettera a)], o la cessione di un terreno edificabile [articolo 12, paragrafo 1, lettera b)] (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, C‑308/16, EU:C:2017:869, punto 27).”
Inoltre per i giudici unionali ” Conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, di detta direttiva, si considerano come «terreni edificabili», ai fini del paragrafo 1, lettera b), di detto articolo 12, i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.
(…) Tuttavia, la direttiva IVA limita il potere discrezionale di questi ultimi quanto alla portata della nozione di «terreni edificabili». In tale contesto, gli Stati membri devono rispettare l’obiettivo perseguito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), di detta direttiva, che mira ad esentare dall’IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Icade Promotion, C‑299/20, EU:C:2021:783, punti 34 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).
(…) Inoltre, la definizione della nozione di «terreni edificabili» è limitata anche dalla portata della nozione di «fabbricato», definita in modo molto ampio dal legislatore dell’Unione all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA come comprendente «qualsiasi costruzione incorporata al suolo» (sentenze del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, punto 54, e del 30 settembre 2021, Icade Promotion, C‑299/20, EU:C:2021:783, punto 51).
(…) Ne consegue che un terreno munito di una costruzione che deve essere qualificata come «fabbricato», ai sensi di tale disposizione, non può essere qualificato come «terreno edificabile». “
Inoltre nella sentenza in commento si è evidenziato che ” la Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva IVA prevede chiaramente che anche i terreni attrezzati rientrano nella nozione di «terreni edificabili» nei limiti in cui siano definiti tali dagli Stati membri. In altri termini, l’urbanizzazione dei terreni, come l’allacciamento alle reti elettriche, del gas e dell’acqua, non può comportare la modifica della loro qualificazione giuridica in «fabbricato», nel senso di edificio fissato al suolo mediante, in particolare, fondazioni (sentenza del 30 settembre 2021, Icade Promotion, C‑299/20, EU:C:2021:783, punto 57).
(…) Inoltre, sebbene l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva IVA definisca in modo molto ampio un fabbricato come «qualsiasi costruzione incorporata al suolo», resta il fatto che tale disposizione rinvia all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, che si riferisce «alla cessione di fabbricati o di frazioni di fabbricato, effettuata anteriormente alla prima occupazione». Pertanto, non si può concludere che semplici opere di allacciamento alle reti possano essere incluse nella nozione di «fabbricato» (sentenza del 30 settembre 2021, Icade Promotion, C‑299/20, EU:C:2021:783, punto 58).
(…) l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA prevede un’esenzione dall’IVA a favore delle cessioni di fabbricati diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della stessa. Pertanto, tali disposizioni operano in pratica una distinzione tra i vecchi fabbricati, la cui vendita non è, in linea di principio, soggetta all’IVA, e i fabbricati nuovi, la cui vendita è soggetta a tale imposta, sia essa effettuata nell’ambito di un’attività economica permanente oppure a titolo occasionale (sentenza del 9 marzo 2023, État belge e Promo 54, C‑239/22, EU:C:2023:181, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).”
I giudici UE hanno chiarito che ” mere fondazioni di costruzioni ad uso abitativo non possono essere oggetto di un’«occupazione» così definita. Inoltre, e in ogni caso, la realizzazione di siffatte fondazioni non segna la fine del processo di costruzione del fabbricato e l’ingresso di quest’ultimo nel settore del consumo.
(…) Infatti, alla luce dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, anche una «frazione di fabbricato» deve poter essere oggetto di occupazione e, pertanto, deve essere uscita dalla catena di produzione, il che può verificarsi, ad esempio, quando un fabbricato composto di più parti o unità, come appartamenti, è costruito per fasi, cosicché alcune di tali parti o unità possono essere oggetto di occupazione mentre altre parti sono ancora in costruzione. A tale riguardo, la Corte ha già sottolineato che occorre tener conto dell’uso effettivo di cui è oggetto un bene immobile al momento della cessione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, punti 43, 45 e 48 nonché giurisprudenza ivi citata). “