La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 3374 depositata il 28 gennaio 2025, intervenendo in tema di reato di cui all’art. 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000, ha ribadito il principio secondo cui il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea. Pertanto, la compensazione di cui al reato ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricomprende sia quella riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia quella concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all’IVA, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 283236;Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, Apolloni, Rv. 283920; Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Beoni, Rv. 283236 – 01, Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020, Scalvini, Rv. 280776; Sez. 3,  n. 13149 del 03/03/2020,  Rv. 279118).

Ne segue che del tutto isolata è rimasta Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Santoro, Rv. 278825, …”

La vicenda ha riguardato un contribuente accusato del reato di cui all’art. 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione) per aver utilizzato crediti Irap inesistenti in compensazione di debiti contributivi e previdenziali. Il giudice di primo grado riconosceva colpevole del reato ascrittogli. La Corte di appello confermava la sentenza impugnata e disponeva la confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000 e in subordine, la confisca per equivalente. L’imputato, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi. 

I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.

Gli Ermellini dopo aver ritenuto infondato il primo motivo riguardate la compensazione, ha rigettato anche il secondo motivo in ordine alla confisca dell’immobile che costituisce la sua unica abitazione. 

I giudici di piazza Cavour ribadiscono che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente all’unico immobile di proprietà, opera solo per le espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari, non per altre categorie di creditori, e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato, che hanno ad oggetto il profitto del reato e non il debito verso il fisco (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto  del  delitto   di  cui  all’art.  11  del  d.lgs.   10  marzo   2000,  n.74, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021,  Rv. 282022;      conf.:     Sez. 3, 8995 del 07/11/2019,  Rv. 278275). 

Pertanto, l’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, che può concernere anche l’abitazione, unico immobile non di lusso.

Infondato è anche il rilievo inerente alla provenienza lecita del bene, trattandosi di confisca per equivalente, che prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato per cui si procede e i beni colpiti dalla misura reale. La manifesta infondatezza della doglianza elide la rilevanza dell’omissione della risposta da parte del giudice a quo. D’altronde, l’omesso esame di un profilo di doglianza formulato nei motivi d’appello non dà luogo ad un difetto di motivazione rilevante, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., né determina l’incompletezza della motivazione ·della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione o risulti manifestamente infondato (tra le altre, Sez.6, n.47983 del 27/11/2012, D’Alessandro, Rv.254280-01)