L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tra le FAQ sulla fatturazione elettronica ha chiarito alcuni aspetti sull’obbligo della e-fattura per il regime dei forfettari e regime di vantaggio.
Infatti, sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere applicato, in ogni caso, il sistema elettronico PA con il tracciato specifico, utilizzo della firma digitale e conservazione sostituiva.
I soggetti esonerato possono ricevere le fatture cartacee a partire dal 1° gennaio 2019 continuando ad avere valore fiscale e da conservare come di consueto.
La conservazione della fattura in formato digitale ricevuta, da parte dei soggetti esonerati, costituisce una problematica non completamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate. Infatti nel corso di alcuni convegni organizzati dalla stampa specializzata aveva fornito versioni contrastanti.
Si consigli di inviare una comunicazione ai fornitori di non voler ricevere la fattura digitale
Spett.le ditta…..,
Oggetto: fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
Con la presente il / la sottoscritto/a …………………………………………………., domiciliato in ………………………………………, codice fiscale ………………………….., partita IVA…………………………………………..
Comunica
Di adottare il regime contabile (Forfettario / regime di vantaggio/……………………………….)
Chiede
Con riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica, a far data dal 1 gennaio 2019, si fa presente che la propria anagrafica dovrà essere da Voi compilata come segue:
Codice Destinatario: 0000000 PEC: NON INDICARE
Motivazioni
Quanto sopra poiché l’azienda scrivente non intende porre in essere le procedure di conservazione sostitutiva, come da facoltà concessa in base alle FAQ Agenzia delle Entrate pubblicate nel mese di novembre 2018.
Vi raccomandiamo pertanto di non inoltrare fatture elettroniche tramite i canali informatici (es. indirizzo Pec), bensì di trasmetterci copia di cortesia in formato pdf, tramite e-mail ordinaria all’indirizzo ………………………………………………………………………………….
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