La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 31551 depositata il 9 dicembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento e cessione d’azienda, ha ribadito il principio secondo cui “il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non sia idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.“
La vicenda ha riguardato una lavoratrice di una compagnia aerea, il cui rapporto di lavoro a seguito del trasferimento disposta ai sensi dell’art. 2112 c.c., a cui veniva notificato il provvedimento di licenziamento dal primo datore di lavoro. La dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava il ricorso. La lavoratrice impugnava la sentenza. La Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato e condannava la società cessionaria alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. La sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione, dal primo datore di lavoro, fondato su dieci motivi
I giudici di legittimità accolgono il quinto ed il sesto motivo del ricorso e dichiarano assorbiti gli altri.
Per gli Ermellini secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. ord. n. 3235/2024) “il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tam quam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina. La domanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a far valere l’effettività del passaggio; ad avvalersi cioè degli effetti ex lege della cessione e non ad impugnare un licenziamento che per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad inficiare gli effetti legali del passaggio ed a determinare alcuna estinzione del rapporto; anche per difetto di legittimazione sostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente. Il rispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivi compreso l’onere del rispetto della impugnazione, deve ritenersi richiamato dall’art. 2112, 4° comma c.c. solo per i casi di possibile recesso da parte del cedente prima che l’effetto di continuità garantito dal 1°comma dell’articolo 2112 c.c. possa esprimere i suoi effetti”.
Negli stessi termini si era già pronunciata la sentenza n. 27322 del 26/09/2023: “ In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti”; ed in precedenza sentenza n. 8621 del 23/06/2001: “Il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell’atto.”
Per i giudici di piazza Cavour l’art. 80-bis del d.l. 34/2020 “.. esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente in quanto interposto. La norma è di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente anche a controversie sorte precedentemente alla sua entrata in vigore. Essa è già stata estesa da questa Corte per identità di ratio anche al cd. appalto non genuino di servizi (Cass. n. 32412 del 22/11/2023) e richiamata anche a proposito del licenziamento intimato dal cedente dopo la cessione di azienda (da Cass. n. 3235/2024). …”