La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2618 depositata il 4 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamento per abuso del diritto potestativo del congedo parentale, ha ribadito il principio secondo cuil’art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere – in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 – che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale un’indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia. (Cass. n. 509/2018 e giurisprudenza citata)”

La vicenda ha riguardato un dipendente licenziato a causa dello svolgimenti di un’altra attività lavorativa (vendita di auto) durante il periodo di congedo parentale. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, respingeva la domanda del lavoratore. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato sulla base di contestazione che addebitava al dipendente di avere, durante il periodo di congedo parentale retribuito ex art. 32 d. lgs. n 151/2001, lo svolgimento di attività lavorativa di compravendita di autovetture, in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte di appello ritenendo provata la condotta oggetto di addebito emersa all’esito di verifica effettuata dall’agenzia investigativa incaricata dalla società datrice; evidenziava che la agenzia in questione era titolare della relativa licenza prefettizia e che in osservanza dell’art. 5 del decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010 aveva ritualmente comunicato alla Prefettura il nome del collaboratore del quale si avvaleva per le investigazioni. Illavoratore, avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso. 

Per gli Ermellini, come da consolidato orientamento, la “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici; la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo “standards” conformi ai valori dell’ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è dunque sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Corte di cassazione (v. tra le altre, Cass. n. 7029/2023, Cass. n. 12789/2022, Cass. n. 7426/2018, Cass. n. 31155/2018, Cass. n. 25144/2010).”

Per il Supremo consesso La condotta accertata, oltre a costituire grave violazione del dovere di fedeltà gravante ex art. 2105 c.c. sul lavoratore, si connota per il suo particolare disvalore sociale alla luce delle specifiche finalità in relazione alle quali è modulato l’istituto del congedo parentale ed ai sacrifici e costi organizzativi che impone alla parte datoriale a fronte dell’esercizio di tale diritto potestativo da parte del titolare.

(…) Il congedo parentale disciplinato dall’art. 32 d. lgs. n. 151/2001 si pone, infatti, l’obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell’assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione nel senso che a quest’ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla; come evidenziato da alcuni interpreti, l’art. 32 cit. non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ed è proprio la compressione della iniziativa datoriale lato sensu intesa ed il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale a giustificare una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell’istituto ed in un utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di finalità ad esso del tutto estranee.