La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3607 depositata il 12 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamento per utilizzo improprio di beni aziendali, ha ribadito il principio secondo cui “i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. (v. Cass. n. 6174/2019, n. 4670/2019, n. 15094/2018, n. 8373/2018); cfr. anche Cass. n. 6468/2024, n. 10636/2017);”

La vicenda ha riguardato un lavoratore licenziato a seguito di procedimento disciplinare per uso del mezzo aziendale per fini extra-lavorativi in orario di lavoro. Il dipendente impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava l’impugnativa del licenziamento in sede di opposizione, a sua volta con conferma dell’ordinanza di rigetto resa in esito alla fase sommaria ai sensi dell’art. 1, commi 48 ss., legge n. 92/2012. Il dipendente impugnava la decisione. La Corte di appello respingeva il reclamo proposto. Il lavoratore impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Gli Ermellini, nel confermare la sentenza impugnata, hanno evidenziato che “nella fattispecie di causa il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell’allontanamento; l’attività fraudolenta è stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell’utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all’attività lavorativa; ciò prescinde dall’integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell’utilizzo improprio della vettura e dell’orario lavorativo retribuito;”

Nel rigettare le doglianze del lavoratore, i giudici di piazza Cavour affermano che il licenziamento è stato irrogato per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., per violazione dei doveri di lealtà e correttezza del lavoratore, per avere creato una situazione definita di “apparenza lavorativa”