La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25069 depositata il 7 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento di un impiegato che durante l’orario di lavoro usa “in continuazione” il computer dell’ufficio per giocare provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda
la vicenda aveva riguardato un lavoratore che aveva subito il licenziamento disciplinare intimato a seguito di lettera di contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di avere utilizzato, durante l’orario di lavoro, il computer dell’ufficio per giochi, con un impiego calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260 – 300 ore provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda.
Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del provvedimento. Il tribunale rigettava la domanda attorea. il dipendente impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello, la quale riformava la sentenza di primo grado, che dichiarava la nullità del licenziamento intimato al dipendente dal datore di lavoro ed ha condannato tale società a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto rigettando ogni altra domanda.
La Corte di Appello, bacchettata dalla Corte Suprema, giunge alla decisione di nullità del licenziamento “considerando non tardiva la contestazione in quanto la tardività va rapportata al momento in cui il datore viene a conoscenza del fatto addebitato indipendentemente dalla possibilità di conoscerlo prima; ha poi ritenuto che il controllo del computer dell’azienda da cui è emerso il suo indebito utilizzo, non configurerebbe controllo a distanza, in quanto il lavoratore aveva probabilmente consentito tale controllo; ha tuttavia ritenuto generica la contestazione che fa riferimento ad un solo concreto episodio rimanendo per il resto generica e tale da non consentire al lavoratore una puntuale difesa; sulle conseguenze della nullità del licenziamento ha ritenuto tardive le deduzioni del lavoratore in merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della tutela reale, avendo questi prospettato circostanze nuove relative a collegamenti societari in modo inammissibile, al fine di contrastare la prova fornita dal datore di lavoro riguardo al numero dei dipendenti.”
Il dipendente propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo di censura. La società datrice di lavoro resiste con controricorso e presentazione di appello incidentale basato su tre motivi.
Gli Ermellini ribaltano la sentenza della Corte d’appello e puntualizzano che “L’addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non può essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore. Appare dunque illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 25 maggio 2020 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, presso l'Ufficio del giudice di pace di Eboli,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18477 depositata il 28 giugno 2023 - Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 693 - L'art. 38, quarto comma, citato non impone all'Ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16578 depositata il 23 maggio 2022 - La documentazione non prodotta deve ritenersi inutilizzabile, ove l’Ufficio abbia indicato nel questionario l’avvertimento che la mancata produzione entro il termine indicato comporti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16844 depositata il 7 agosto 2020 - Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2020, n. 6698 - L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…