La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27123 depositata il 23 ottobre 2019 intervenendo in tema di riscossione coattiva delle imposte ha ribadito che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”
La vicenda ha avuto come protagonista un contribuente a cui l’agente per la riscossione aveva proceduto, dopo la comunicazione, all’iscrizione ipotecaria senza alcuna preventiva comunicazione. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, dolendosi che gli accertamenti, posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria erano stati impugnati ed il contenzioso si era concluso in senso parzialmente favorevole per la contribuente. I giudici di primo grado respingevano il ricorso del contribuente, il quale proponeva l’impugnazione della sentenza con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva il gravame sulla base della definitività delle cartelle emesse a titolo provvisorio dall’ente finanziario, in quanto non impugnate dalla contribuente.
Il contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini, esaminando il solo quarto motivo sulla base del principio della ragione più liquida, accolgono la doglianza del ricorrente statuendo che l’amministrazione finanziaria, in ordine alla riscossione coattiva delle imposte, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria sui beni immobili è obbligata a comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o procedere con il pagamento, pena la nullità dell’ipoteca.
Pertanto, per i giudici di legittimità con la sentenza in commento, è nulla l’iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente nei casi in cui il concessionario non provveda alla notifica dell’intimazione ad adempiere, intesa non tanto come quella di cui all’art. 50 del dpr 602/1973 ma come comunicazione idonea a garantire il contraddittorio preventivo, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria.
I giudici del palazzaccio precisano che tale obbligo, delle preventiva comunicazione, è imposta dalla legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa e dallo statuto del contribuente e dalle garanzie degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.