L’assegnazione di mansioni dequalificanti non comporta un risarcimento danni, a patto che le funzioni non siano prevalenti

Premessa – È possibile assegnare a un lavoratore mansioni inferiori alla qualifica posseduta, purché non prevalenti. Infatti, nel caso in cui venga garantita la prevalenza di funzioni conformi all’inquadramento originario, è legittimo assegnare il dipendente ad attività dequalificanti a patto che tali attività comportino un impegno temporale circoscritto. A sancirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 4301/2013 rigettando il ricorso di un dipendente.La vicenda – La vicenda riguarda un dipendente del Comune di Villa Sant’Antonio in Sardegna, che è stato adibito ad alcune mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta e successivamente licenziato. Il lavoratore, ritenendo la condotta dell’azienda passibile di mobbing, ha chiesto il risarcimento del danno.

La sentenza 
– Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza”; inoltre, “l’espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di appartenenza”. Nel caso in specie, quindi, se da una parte il licenziamento è illegittimo perché la società, nel sopprimere la posizione lavorativa cui era stato assegnato il lavoratore dopo un demansionamento, non ha dimostrato l’impossibilità di repechage, dall’altra l’azienda non può essere ritenuta responsabile di un’azione di mobbing nei confronti del dipendente, perché il demansionamento è stato effettuato in posizione coerente con la professionalità del lavoratore, pertanto tale provvedimento non è considerato né vessatorio né pretestuoso.

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