AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 marzo 2021, n. 138

È possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione d’imposta del 30 per cento prevista per le erogazioni liberali dall’articolo 66 del decreto Cura Italia

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Università degli Studi Istante ha lanciato due campagne di raccolta fondi tra il personale docente e tecnico amministrativo per le quali è prevista una trattenuta sullo stipendio.

La prima raccolta è finalizzata a sostenere una serie di studi sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), che vedrà coinvolto personale universitario operante all’interno del Policlinico Alfa , una struttura attualmente in prima linea per fronteggiare l’emergenza e con cui l’Istante sviluppa da tempo importanti collaborazioni sul piano clinico e della ricerca.

Per tale raccolta, la trattenuta è stata effettuata sugli stipendi di luglio 2020 con apposita voce indicante che l’erogazione liberale è effettuata con la seguente causale “progetto di ricerca per contrastare il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)”.

La seconda raccolta, avviata in considerazione della grave crisi economica che seguirà all’emergenza Covid-19 e delle probabili ripercussioni negative sulle disponibilità economiche delle famiglie, è finalizzata a garantire l’accesso a una istruzione superiore alle studentesse e agli studenti che rischiano di non potersi immatricolare o di dover interrompere i loro studi a causa delle difficoltà in cui verranno a trovarsi le loro famiglie.

Per tale raccolta, la trattenuta è stata effettuata sugli stipendi di agosto per le erogazioni liberali perfezionate nei mesi di giugno e luglio 2020 e sarà operata sugli stipendi di ottobre per le erogazioni liberali perfezionate nei mesi di agosto e settembre 2020, mediante apposita voce indicante che l’erogazione liberale è effettuata con la seguente causale “L’università di … non si ferma – Io non rinuncio allo studio”.

Le somme così raccolte, all’interno del bilancio dell’Istante, sono allocate con un giro contabile interno su due appositi progetti.

In entrambi i casi, i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell’Ateneo presente nella zona intranet al quale bisogna accreditarsi con matricola e password personali.

Tanto premesso, l’Istante chiede se sia possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione d’imposta del 30 per cento prevista per le erogazioni liberali dall’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro».

Nella fattispecie in esame, l’Istante, soggetto destinatario delle erogazioni liberali, ha promosso due campagne di raccolta fondi fra il personale dipendente, docente e tecnico amministrativo.

La prima è finalizzata a sostenere la ricerca per contrastare il Covid-19 e la seconda a sostenere l’accesso e la prosecuzione allo studio in favore di tutti gli studenti e delle relative famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In entrambe le ipotesi, le erogazioni liberali dei dipendenti, parametrate a una o più ore della retribuzione, sono effettuate autorizzando il datore di lavoro a operare le relative trattenute sullo stipendio per il tramite del portale dell’Ateneo al quale bisogna accreditarsi con matricola e password personali.

Il datore di lavoro, dal suo canto, evidenzia nel cedolino del dipendente relativo al mese in cui la trattenuta è effettuata che l’erogazione liberale è stata destinata al progetto indicato dal dipendente.

In relazione alle suddette campagne di raccolta fondi, l’Istante ha chiesto di conoscere, limitatamente alle erogazioni liberali effettuate dai dipendenti, se sia possibile riconoscere a questi ultimi, in sede di conguaglio, la detrazione del 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro, prevista dall’articolo 66 del decreto Cura Italia.

Ferma restando la rispondenza delle erogazioni liberali in questione a tutti i requisiti previsti dall’articolo 66 ai fini del riconoscimento della detrazione, anche in relazione alle precisazioni fornite dalla scrivente con le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020, nonché con le risoluzioni n. 21/E del 27 aprile 2020 e n. 25/E del 14 maggio 2020, si fa presente quanto segue.

L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali».

Tale disposizione, in altri termini, prevede la possibilità per il datore di lavorosostituto di imposta di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente-sostituito a fronte di oneri da quest’ultimo sostenuti per il tramite del datore di lavoro e, cioè, mediante una trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa.

La suddetta possibilità è espressamente prevista dal riportato comma 3 dell’articolo 23 solo in relazione alle detrazioni spettanti a norma degli articoli 12 e 13, nonché 15, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e risponde alla esigenza di semplificare in capo al dipendente-sostituito, per gli oneri sostenuti per il tramite del datore di lavoro-sostituto d’imposta, gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di specie, la detrazione per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è prevista dalla speciale disposizione di cui all’articolo 66 del c.d. decreto Cura Italia, la quale non contiene alcun riferimento all’articolo 23, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, né prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto d’imposta, in caso di erogazioni liberali effettuate per il tramite di quest’ultimo, di riconoscere la detrazione al dipendente in sede di conguaglio.

Si osserva, tuttavia, che anche nel caso in esame i dipendenti effettuano le erogazioni in denaro sostenendo l’onere per il tramite del datore di lavoro, allo stesso tempo collettore e destinatario delle erogazioni medesime.

Il datore di lavoro, una volta che i propri dipendenti hanno manifestato la volontà di donare secondo le modalità descritte in precedenza, opera la trattenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore e, nell’ambito degli ordinari poteri connessi all’erogazione degli emolumenti dovuti per la prestazione lavorativa, si propone di riconoscere la detrazione spettante sulle predette liberalità in sede di conguaglio, semplificando gli adempimenti a carico dei dipendenti e assicurando la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell’erogazione al dipendente e la finalità di quest’ultima, come innanzi evidenziato.

Tali condizioni sono state valorizzate nelle risoluzioni 17 novembre 2008, n. 441/E, e 15 giugno 2009, n. 160/E (entrambe richiamate nella risoluzione n. 21/E del 2020), per consentire al datore di lavoro, in caso di erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione del 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla ONLUS destinataria delle erogazioni medesime.

In particolare, nelle citate risoluzioni sono state fornite precise indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali effettuate, per il tramite del datore di lavoro, alle ONLUS. Tali indicazioni risultano osservate nel caso di specie – compatibilmente con la circostanza che l’Istante è, allo stesso tempo, collettore e destinatario delle erogazioni liberali – posto che:

1. per entrambe le tipologie di donazioni, i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell’Ateneo al quale si sono accreditati con matricola e password personali;

2. le trattenute sui rispettivi stipendi prevedono una apposita voce, risultante dal cedolino-paga, dalla quale risulta che l’erogazione liberale è stata effettuata con la causale corrispondente alla specifica finalità della raccolta;

3. il cedolino-paga costituisce il documento attestante il sostenimento dell’onere da parte del dipendente.

Pertanto, la particolare finalità di semplificazione degli adempimenti che si ravvisa nel caso di specie e che è sottesa alla previsione normativa di cui al comma 3 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, unitamente al rispetto delle modalità di effettuazione e documentazione dell’onere, portano la scrivente ad affermare che l’ Istante, nella sua qualità di datore di lavoro-sostituto d’imposta, possa riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30 per cento, prevista dall’articolo 66 del decreto Cura Italia, sull’importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.