rimborso eccedenza iva in mancanza dichiarazioneLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11670 del 15 maggio 2013 e intervenuta  di nuovo in un caso di presunta decadenza del diritto di rimborso di un credito di imposta.

Il fatto ha inizio con la richiesta di rimborso IVA presentata dalla curatela della società fallita non accolto dall’Agenzia delle Entrate. Gli organi del fallimento proponevano ricorso inanzi i giudici di prime cure che sia in primo che in secondo grado motivando la loro decisione sul fatto che non poteva riconoscersi alcun diritto al credito d’imposta IVA in mancanza della dichiarazione non presentata dalla parte contribuente, non potendo la mera annotazione delle fatture determinare un credito d’imposta.

Veniva proposto ricorso alla Suprema Corte per cassare la sentenza dei giudici di appello per violazione e falsa applicazione degli artt, 28 e 20 dpr n. 633/1972, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

Gli Ermellini accolgono il ricorso della curatela fallimentare confermando l’orientamento della Corte Suprema in tema di decadenza del diritto affermando che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.”

Per cui la mancata indicazione dell’eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo (Cass. n. 12041/2009), ma non implica che il contribuente dopo aver versato somme obiettivamente non dovute perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito entro i termini e alle condizioni di legge. Sufficiente che l’importo emerga dalle scritture contabili.

A conferma dell’orientamento della Corte di Cassazione viene indicato come fonte normativa, tra le altre, anche l’art. 18 della sesta direttiva CEE il quale, al fine di garantire la neutralità del tributo stabilisce che il diritto alla deduzione dell’lVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni a essa applicabili.