MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare del  28 dicembre 2023

Ecobonus 2024 – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., attuativo del Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” di cui all’art. 22 del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 e dell’art. 1, comma 691, della Legge 30 dicembre 2020, n.178

La presente circolare illustra la disciplina relativa al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti per l’annualità 2024 a normativa vigente e nelle more della annunciata rimodulazione degli incentivi e delle risorse che sarà effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

lI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2024, prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198:

a) 205 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

b) 245 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa;

c) 120 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici;

e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici;

f) 20 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica. La quota pari al 5% di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali e non costituisce un tetto di spesa, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del DPCM 6 aprile 2022, come modificato dal DPCM del 4 agosto 2022.

Per i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, inoltre, l’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n. 78 prevede che Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2024 alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

L’articolo 3, comma 3, del DPCM 6 aprile 2022 innanzi richiamato prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell’andamento del mercato e dell’evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all’art. 2.

Pertanto, nelle more della pubblicazione del nuovo DPCM di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al  DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all’art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come sopra individuati.

Ai fini dell’attuazione della suddetta disciplina, ed in particolare per quanto riguarda la prenotazione degli incentivi sulla piattaforma informatica e le questioni operative specifiche, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DM 20 marzo 2019, ed in particolare l’art. 6, come modificato dal DM 17 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 5 dicembre 2023 al n. 1581, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 298 del 22 dicembre 2023, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre del 2018, n.145 e ss.mm.ii. e al comma 656, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, il DM 17 ottobre 2023, articolo unico, primo comma stabilisce che il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, per il completamento delle operazioni di prenotazione dei contributi, è esteso da 180 a 270 giorni, decorrenti dalla data di apertura della prenotazione. Il secondo comma precisa che tale modifica si applica, oltre che alle prenotazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del decreto, anche alle prenotazioni ancora in fase di completamento alla medesima data.

Alla luce delle disposizioni summenzionate, anche in vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina, si ritiene di dover adottare alcune indicazioni operative, di seguito specificate.

Le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a decorrere dalla data di apertura della piattaforma, di cui verrà data comunicazione sui siti istituzionali http://ecobonus.mise.gov.it e http://mimit.gov.it, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

– relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 1);

– relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, come previsto dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 2);

– relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, come previsto dall’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del DPCM 4 agosto 2022 (Allegato 3);

– relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità.

I moduli per le dichiarazioni di cui sopra saranno resi disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.

Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità 2024.

Per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’art. 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023 di cui sopra.

Sulle prenotazioni inserite nella piattaforma potranno essere effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.

In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.

Allegato 1, 2, 3, 4, 5 

Omissis